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I criteri ambientali minimi costituiscono norme cogenti per le stazioni appaltanti

I criteri ambientali minimi costituiscono norme cogenti per le stazioni appaltanti

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 10.11.2022 n. 9879. I criteri ambientali minimi costituiscono norme cogenti per le stazioni appaltanti

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema dell’obbligatorietà dei Criteri ambientali minimi, cd. “CAM”.

In particolare, secondo la tesi dell’appellante, la lex specialis di gara non conteneva il richiamo alla disciplina dei CAM riferibili all’oggetto dell’appalto, né tanto meno che la disciplina di gara fosse conforme ai CAM applicabili nel caso di specie.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello del ricorrente, evidenziando che, in tema di disposizioni normative in materia di CAM “le relative prescrizioni non si risolvono in mere norme programmatiche, bensì costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume dall’art. 34 comma 3 del d.lgs. 50/2016 che sancisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione””. La funzione dell’obbligatorietà dei CAM, dunque, risiede nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi abbia l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, nonché quello di promuovere dei modelli di produzione e di consumo più sostenibili.

Pertanto, dall’obbligatorietà dei CAM ne consegue che essi, anche se non formalmente richiamati, devono ritenersi recepiti sotto il profilo sostanziale nella legge di gara, considerato che la loro assenza non comporta un vizio di legittimità della lex specialis di gara ma una mera carenza formale.

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