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CAM: in assenza di una previsione univoca che imponga la produzione di specifiche dichiarazioni, la relativa dimostrazione può essere effettuata successivamente

CAM: in assenza di una previsione univoca che imponga la produzione di specifiche dichiarazioni, la relativa dimostrazione può essere effettuata successivamente

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. III quater 14/4/2026 n. 6725 – In materia di criteri ambientali minimi (CAM), in assenza di una previsione univoca e chiara del bando che imponga, a pena di esclusione, la produzione di specifiche dichiarazioni o certificazioni aggiornate all’ultima revisione normativa già in sede di offerta, la relativa dimostrazione ben può essere effettuata successivamente, anche nella fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, n. 1990/2025). Le norme che disciplinano i requisiti di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, Sez. V, n. 4635/2025): costituendo fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica, le cause di esclusione non possono essere ricavate da un generico rinvio alle “norme ultime in vigore” contenuto in una disposizione del capitolato tecnico che si limiti a operare un mero rinvio ai decreti di adozione dei CAM, senza qualificare il requisito come condizione di esclusione

La vicenda trae origine dal ricorso di Soul Health Solution S.r.l., che ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura di gara indetta dal Ministero della salute per la fornitura di arredi per ufficio, risultata favorevole alla Laezza S.p.A., deducendo l’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria per asserita difformità rispetto ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 e alle pertinenti norme tecniche UNI EN aggiornate.

In particolare, la ricorrente ha lamentato che taluni prodotti offerti dalla controinteressata fossero corredati da certificazioni non conformi agli standard più recenti, ritenendo che il rinvio operato dal capitolato tecnico alle “norme ultime in vigore” imponesse l’adeguamento alle versioni normative più aggiornate, con conseguente necessità di esclusione in caso di mancato rispetto.

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, avendo rilevato che la medesima carenza contestata all’aggiudicataria affliggeva anche l’offerta della ricorrente, con conseguente difetto di interesse utile all’impugnazione, in applicazione del principio del divieto di venire contra factum proprium e del correlato canone di buona fede processuale, che ha precluso l’esercizio dell’azione in modo contraddittorio rispetto alla propria posizione sostanziale.

In ogni caso, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, osservando che la lex specialis non aveva espressamente previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di produrre certificazioni aggiornate alle ultime versioni normative, dovendo pertanto trovare applicazione il principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il Collegio ha inoltre chiarito che, in materia di CAM, la dimostrazione del rispetto dei requisiti ambientali non necessariamente deve intervenire in sede di offerta, potendo essere verificata anche in fase successiva, salvo che si tratti di elementi premiali o essenziali espressamente sanzionati con l’esclusione.

Sotto il profilo sostanziale, il giudice amministrativo ha ritenuto che la presenza di certificazioni non aggiornate non fosse di per sé idonea a escludere la conformità dei prodotti ai requisiti ambientali richiesti, trattandosi di una valutazione tecnica rimessa all’Amministrazione, non sindacabile in assenza di evidenti profili di illogicità o travisamento.

Il TAR Lazio, definitivamente pronunciandosi, ha respinto il ricorso.

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