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ANAC sui criteri di scelta che favoriscono gli uscenti: gara illegittima, lesiva della concorrenza

ANAC sui criteri di scelta che favoriscono gli uscenti: gara illegittima, lesiva della concorrenza

contratti pubblici

Con delibera n. 244 l’ANAC, in merito all’affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada si è pronunciata circa le disposizioni della lex specialis di gara illegittime in quanto immotivate, illogiche, sproporzionate e, quindi, ingiustificatamente lesive della concorrenza, nonché della par condicio competitorum, sostenendo che le stesse devono essere, in autotutela, espunte, oppure, riformulate come requisito di esecuzione, secondo le indicazioni fornite.

Nello specifico, oggetto di contestazione (da parte dell’operatore economico istante) erano sia il sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, nella parte in cui attribuisce punteggi premiali per la “presenza di personale dipendente” e “presenza di sportelli” già operativi sul territorio entro un raggio di 70 km, sia il requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica, nella parte riguardante il possesso di personale con qualifica di “Dirigente”.

L’Autorità ha dunque precisato che, “risulta essere effettivamente lesiva del principio di concorrenza e della par condicio competitorum sia perché comporta un vantaggio competitivo concreto e significativo per il/i concorrente/i già radicato/i sul territorio di riferimento, sia perché potrebbe costituire – verosimilmente – un motivo di non partecipazione alla gara da parte degli operatori potenzialmente interessati, ma privi di tale articolata rete organizzativa e ciò senza che possa argomentarsi da parte dell’Amministrazione comunale committente una qualche giustificazione legittimante, atteso che il sub-criterio in discussione potrebbe costituire, a tutto voler concedere, una condizione di esecuzione, ciò potendo costituire un giusto compromesso tra le esigenze organizzativo-funzionali dell’Amministrazione per la più efficace ed efficiente gestione del servizio in affidamento e il rispetto del principio dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del Codice, che tendenzialmente favorisce le Stazioni appaltanti nell’individuazione dell’operatore economico che garantisca la migliore esecuzione del servizio”.

ANAC chiarisce, altresì, che “non risultano, tuttavia, esplicitate nei documenti di gara le ragioni per cui tra i requisiti di capacità tecnico-professionale dovrebbe essere necessariamente presente ‘un Dirigente’, atteso che, per un verso, le funzioni di coordinamento, raccordo e indirizzo, ovvero le funzioni ordinariamente attribuite a tale figura professionale, qualora di effettivo interesse per l’Amministrazione committente, potrebbero ben essere esercitate da altri dipendenti diversamente qualificati all’interno dell’impresa concessionaria e, per altro verso, soprattutto perché ciò – lungi dal dimostrare la capacità tecnico-professionale dei concorrenti – determina una ingerenza eccessiva e immotivata all’interno dell’organizzazione e dell’organigramma aziendale di società private, anche in contrasto con la norma costituzionale sulla libertà di impresa ex art. 41 Costituzione”.

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