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ANAC: nelle procedure negoziate senza bando non è ammissibile il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse

ANAC: nelle procedure negoziate senza bando non è ammissibile il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse

contratti pubblici

Con parere in funzione consultiva n. 11/2024 l’ANAC ha chiarito che non è ammissibile la selezione degli operatori economici interessati in base al criterio cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse.

L’ANAC ha riscontrato la non conformità del criterio cronologico rispetto all’art. 50, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023, il quale limita l’utilizzo di metodi casuali di selezione degli operatori a “situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione”.

Infatti, secondo l’Autorità, la ratio della menzionata disposizione codicistica “va quindi individuata nella chiara volontà del legislatore – in ossequio al principio generale di predeterminazione dei criteri selettivi nelle procedure comparative – di fare in modo che gli inviti non siano determinati da metodi casuali, ma presieduti da criteri oggettivi, affinché siano effettivamente selezionate le imprese ritenute più idonee in relazione all’oggetto specifico dell’appalto da affidare e alle finalità pubbliche ad esso sottese”.

Conseguentemente, ad avviso dell’ANAC, il criterio cronologico non è conforme al Codice “in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, né appare conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, determinando un limite all’accesso alla procedura negoziata fondato essenzialmente su un criterio del tutto casuale”.

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