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Decreto MEF: le Stazioni appaltanti possono escludere un O.E. per le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale

Decreto MEF: le Stazioni appaltanti possono escludere un O.E. per le gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale

decreto mef

Con decreto del 12 ottobre 2022, il MEF è intervenuto nell’ambito della disciplina di dettaglio relativa alle gravi violazioni in materia fiscale ove le stesse non siano definitivamente accertate.

Il decreto, in relazione all’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – come modificato dall’articolo 10 delle L. 238/2021 (legge europea (2019-2021) – individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, in materia fiscale.

Il Decreto si compone di cinque articoli, con i quali:

·         si circoscrive l’ambito di applicazione della fattispecie, fornendo una chiara definizione del concetto di “inottemperanza agli obblighi (…) relativi al pagamento di imposte e tasse” idonea e sufficiente ad integrare gli estremi di una violazione;

·         si introduce una soglia di gravità stabilendo un duplice regime affinché la violazione si consideri grave allorquando “comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto” e in ogni caso “l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”;

·         viene stabilito che la violazione grave non definitivamente accertata è tale quando siano inutilmente decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati;

·         l’Agenzia delle entrate provvede al rilascio delle certificazioni per i tributi di sua competenza.

Per una lettura integrale del Decreto, si rinvia al seguente link

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