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Tar Emilia Romagna. La definizione dei parametri valutati e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile

Tar Emilia Romagna. La definizione dei parametri valutati e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile

tar Emilia Romagna

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez II, 16/11/2021, n. 937. La definizione dei parametri valutati e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente irragionevole, illogica o abnorme

Con la sentenza in commento, il TAR Emilia Romagna ha ribadito il consolidato indirizzo pretorio, da ultimo confermato dal T.A.R. Liguria, sez. I – 12/10/2021 n. 859, secondo il quale, “la scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico, volti a premiare la professionalità e la capacità organizzativa e progettuale dei concorrenti, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità attribuita dalla legge all’amministrazione per meglio perseguire l’interesse pubblico: pertanto, la definizione dei parametri valutativi e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente irragionevole, illogica o abnorme, per l’evidente inidoneità dei criteri a fungere da strumenti di comparazione delle offerte sotto il profilo tecnico, oppure per mancanza di trasparenza e/o intellegibilità dei criteri medesimi (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2021, n. 776; Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026; Cons. St., sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4583; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 dicembre 2020, n. 13550)”.

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