Con parere n. 2166 del 21/07/2023, il MIT ha precisato che “l’art. 35 del Dlgs 36/23, in adesione all’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 10/2020, ha affermato che detto strumento si applica a tutte le fase dei contratti pubblici, a prescindere dall’utilizzo del criterio scelto dalla stazione appaltante sull’utilizzo dell’offerta economicamente vantaggioso qualità prezzo o solo prezzo, pertanto l’accesso sarà consentito a tutti i partecipanti a prescindere dal criterio di selezione adottato dalla SA e con le modalità indicate dal comma 3 dell’art. 35 ovvero fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili pena la violazione dell’articolo 326 del codice penale. Sulla scelta del criterio di selezione da parte delle SA si rinvia alla lettura dell’art. 50 comma 4 del Dlgs 36/23 per quanto riguarda gli appalti sotto soglia e dell’art. 108 per gli appalti sopra soglia”.
Anche per gli affidamenti sottosoglia dei contratti di servizi alla persona la deroga al principio di rotazione deve essere espressamente motivata
TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 11 aprile 2024, n. 1370.