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Parere del Mims sulla disciplina del subappalto a partire dal 1 novembre 2021

Parere del Mims sulla disciplina del subappalto a partire dal 1 novembre 2021

MIMS

Con il Parere n. 998 del 13 agosto 2021, il MIMS si è espresso circa la disciplina del subappalto, al quale, a partire dal 1° novembre 2021, non sarà più applicabile il tetto del 50% ai sensi dell’art. 49 del D.L. 77/2021 (conv. L. 108/2021).

Nello specifico, il MIMS ha ribadito che, nonostante il tetto al subappalto venga eliminato, resta il divieto di cessione dell’appalto.

Nel Parere si legge infatti che “prima di affidare un appalto occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario. Si rammenta, inoltre, che vige il divieto di cessione dell’appalto di cui all’art. 105, comma 1 del Codice, ribadito anche dall’art. 49 co. 1 del dl 77/2021 che prevede espressamente: “A pena di nullità’, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.” Quanto alla possibilità di prevedere l’eventuale divieto di subappalto, questo deve essere espressamente previsto nei documenti di gara e dovrà essere adeguatamente motivato”.

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