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MIT: Chiarimenti sulla disciplina della penale per ritardata ultimazione dei lavori

MIT: Chiarimenti sulla disciplina della penale per ritardata ultimazione dei lavori

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Con il parere n. 3430 del 13 maggio 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che l’abrogazione dell’art. 145, comma 7, del DPR 207/2010 ha eliminato la facoltà per l’esecutore di opere pubbliche di chiedere la riduzione totale o parziale delle penali nel caso in cui le ritenga manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse della Stazione Appaltante.

Infatti, il nuovo Codice dei contratti pubblici, incluso il correttivo di cui al Dlgs 36/2023, non contempla alcuna disciplina analoga nell’art. 126, né prevede un meccanismo sostitutivo di disapplicazione delle penali per ritardo.

In merito all’eventuale richiamo all’art. 1384 del codice civile, il Ministero sottolinea che tale disposizione non è sovrapponibile alla disciplina speciale delle penali negli appalti pubblici.

Ne consegue che la stazione appaltante non è autorizzata a ridurre d’ufficio la penale per ritardo, se non in presenza di una specifica previsione all’interno della lex specialis o a seguito di un intervento in autotutela sui documenti di gara, disciplinando in modo specifico le condizioni e modalità di tale eventuale riduzione.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link

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