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Nel caso in cui il debitore sia una P.A., la disciplina sui ritardi dei pagamenti prevale sulla normativa speciale della contabilità pubblica

Nel caso in cui il debitore sia una P.A., la disciplina sui ritardi dei pagamenti prevale sulla normativa speciale della contabilità pubblica

deposito telematico degli atti

Cassazione Civile, Sez. I, 18 marzo 2024, n. 7160. Nel caso in cui il debitore sia una P.A., la disciplina sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002 prevale sulla normativa speciale della contabilità pubblica

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza in commento ha avuto ragione di ritenere che: nel caso in cui il debitore sia una P.A., la disciplina sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/2002 prevale sulla normativa speciale della contabilità pubblica.

Precisamente, la Corte ha mosso le proprie motivazioni evidenziando che nel caso de quoratione temporis, si debbano applicare le disposizioni di cui all’originaria formulazione del D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (il “considerando” n. 22 della direttiva 2000/35/CE – richiamato in premessa dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18.11.2020 nella causa C-299/19 – così recita: “la presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese (…)”).

Pertanto, le disposizioni di cui alla formulazione del D.Lgs. n. 231/2002 sono applicabili (ex art. 11, 1° co., del medesimo decreto legislativo) ai contratti conclusi a decorrere dall’8.8.2002 e dunque di cui alla formulazione antecedente alle novità introdotte in primo luogo e a decorrere dall’1.1.2013 con il D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012.

Invero, nella parte motiva della sentenza in commento, la Corte fa ampio richiamo alle previsioni dell’art. 2, rubricato “definizioni“, dell’art. 3, rubricato “responsabilità del debitore“, dell’art. 4 rubricato “decorrenza degli interessi moratori“, nonché in ultimo dell’art. 5 rubricato “saggio degli interessi“, nonché, alla pronuncia della Corte di giustizia laddove (al paragrafo n. 54) testualmente riporta: “l’esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l’obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Dall’altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l’effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri“.

Al termine dell’ampia ricostruzione normativa (sia nazionale che comunitaria), la Corte ha confermato che la disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2002 prevale sulla normativa speciale della contabilità pubblica, facendo richiamo anche ad una pronuncia delle sezioni unite laddove hanno chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, anche le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto – accessivo all’accreditamento – concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092).

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