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Gli elementi a corredo dell’offerta (quale la garanzia provvisoria) possono essere oggetto di soccorso istruttorio

Gli elementi a corredo dell’offerta (quale la garanzia provvisoria) possono essere oggetto di soccorso istruttorio

tar Emilia Romagna

TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 29.04.2025 n. 186 Gli elementi a corredo dell’offerta (quale la garanzia provvisoria) possono essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta

La sentenza in esame ribadisce il principio, a presidio della par condicio dei concorrenti, secondo cui la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara e, nella fattispecie, la garanzia provvisoria, deve risultare formata in data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, essendo consentito, in sede di soccorso istruttorio, integrare la documentazione già formata e prodotta entro il suddetto termine e/o sanare eventuali irregolarità meramente formali.

In particolare, nella sentenza in esame, il TAR Friuli Venezia Giulia – rilevato che il documento prodotto dall’aggiudicataria in funzione sanante della polizza originariamente depositata, era di formazione posteriore alla data di presentazione delle offerte e che per tale ragione fosse inidoneo a sostituire o integrare il documento originario, ha accolto il ricorso del concorrente secondo classificato e disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Come affermato nella sentenza in commento “il soccorso istruttorio va a buon fine se la cauzione provvisoria in sanatoria, trasmessa all’esito della comunicazione della stazione appaltante, è di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

– viceversa, se la cauzione provvisoria è stata formata successivamente al termine per la presentazione delle offerte, l’operatore va escluso dalla gara, poiché la circostanza che si consenta ad uno dei concorrenti di giovarsi di un termine più lungo per l’acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, potendo ad esempio spuntare condizioni economiche più favorevoli, determina una lesione della par condicio dei concorrenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, n. 1365 del 2024)…il caso che qui ricorre non è quello della sanatoria di una carenza parziale, di una mera irregolarità formale o di una semplice “inesattezza” …., ma della introduzione in gara di una polizza sostanzialmente nuova sul piano del soggetto contraente e sostitutiva della precedente, in quanto per la prima volta riferita al contraente effettivamente partecipante alla gara, posto che in precedenza – e comunque prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte …. nessun documento dimostrava, con la necessaria chiarezza e univocità, che l’impresa prestatrice di

garanzia si fosse impegnata in favore della…omissis….”.

La sentenza ha, così, confermato, l’orientamento della giurisprudenza in tema di soccorso istruttorio (cfr. ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. VII, 31/10/2024, n. 5830) affermatosi, anche nel vigore del D.lgs. 50/2016, secondo cui l’istituto in questione “… ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte” ( Cons. Stato, Sez. V, 03/04/2023, n. 3434).

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