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Erronea indicazione dei costi di manodopera: T.A.R. Lazio, Roma

Erronea indicazione dei costi di manodopera: T.A.R. Lazio, Roma

Tar Lazio roma

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I – bis, 18.05.2021, n. 5814, sull’erronea indicazione dei costi di manodopera

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lazio, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali sul punto, ha avuto modo di affermare che ″l’eventuale sottostima degli effettivi costi ricadenti nelle tipologie richiamate nell’articolo 95 comma 10 non giustifica l’applicazione della sanzione espulsiva atteso che la sanzione espulsiva può conseguire solo all’assoluta mancata indicazione nell’offerta degli stessi costi aziendali ovvero dall’incongruità dell’offerta verificata dalla stazione appaltante nel giudizio di anomalia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2020, n. 1918), dovendo viceversa ritenersi giustificata l’adozione di differenziati criteri di appostamento dei costi nel caso giustappunto di prestazioni contraddistinte da portata generale e – per così dire – “trasversale” ‶ (Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8222; Cons. Stato, 21 ottobre 2019, n. 7135; Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; Cons. St., 16 marzo 2020, n. 1855; Cons. St., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 788; Cons. St., Sez. III, 5 giugno 2020, 3573).

Nella stessa sentenza è stato, peraltro, ribadito il principio secondo il quale “il giudizio di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018, n. 1350)”.

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