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Esempio di contraddittorietà: stazione appaltante che, dopo revoca dell’aggiudicazione e segnalazione, stipula nuovo contratto per prestazioni simili

Esempio di contraddittorietà: stazione appaltante che, dopo revoca dell’aggiudicazione e segnalazione, stipula nuovo contratto per prestazioni simili

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. I quater 21.7.2025 n. 14384 – Costituisce esempio di contraddittorietà il comportamento della stazione appaltante che, dopo la revoca dell’aggiudicazione e la segnalazione all’ANAC, stipula con lo stesso operatore economico un nuovo contratto avente ad oggetto prestazioni simili, dimostrando quindi di non ritenere la condotta dell’operatore economico compromettente la propria fiducia. Queste circostanze devono essere valorizzate dall’Autorità

La sentenza in commento affronta una questione di rilievo sistemico nell’ambito dei contratti pubblici, attinente al principio di coerenza dell’azione amministrativa, alla valutazione dell’affidabilità professionale degli operatori economici, e alla funzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in tema di segnalazioni e annotazioni nel casellario informatico.

In particolare, il TAR Lazio chiarisce che la stazione appaltante che revoca un’aggiudicazione e successivamente affida al medesimo soggetto un contratto avente ad oggetto prestazioni analoghe o affini, pone in essere una condotta giuridicamente contraddittoria.

Il collegio si sofferma soprattutto sull’operato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenziando che in capo alla stessa sussiste l’obbligo di una valutazione non meramente formale, ma sostanziale e contestualizzata, che tenga conto anche dei comportamenti successivi della stazione appaltante

La giurisprudenza amministrativa, riguardo al corretto esercizio del potere di annotazione, ha chiarito che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione.

In proposito è stato chiarito che “in tutti i casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità”(Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098) e che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)” (Tar Lazio, sez. I, 7 aprile 2021, n. 4107).

In tale contesto è stato ulteriormente sottolineato come l’ANAC, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, è tenuta “a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020,n. 1318).

In conclusione, accertato che l’ANAC è tenuta a tener conto della presenza di errori grossolani o evidenti contraddittorietà nella condotta della stazione appaltante, prima di procedere all’annotazione del fatto segnalato, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso e, definitivamente pronunciatosi, lo ha accolto.

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