Con il parere n. 3604 del 3.6.2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che, fermo restando il principio stabilito dall’art. 101, comma 1, D.Lgs. 36/2023, in virtù del quale non possono essere modificate ex post le offerte tecniche ed economiche, nel bilanciamento fra i due principi del favor partecipationis e della par condicio, il primo è recessivo rispetto al secondo, salvo che l’errore commesso sia indotto da un comportamento della Stazione appaltante (Cons. di Stato, Sez. V, 29 aprile 2019, n. 2720). In tal caso, infatti, la prevalenza del principio del favor partecipationis trae forza dalla necessità di rispettare anche il principio del legittimo affidamento maturato dal partecipante alla gara (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21.08.2023, n. 7870).
Alla luce di tutto quanto, pertanto, la stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non di estratte prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica. Deve essere dunque consentito, stante l’obiettivo prioritario della P.A. di selezionare l’offerta migliore, pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato), che, anche in conseguenza di un errore della amministrazione nella formulazione del bando, possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale, le carenze documentali che non alterino il contenuto sostanziale dell’offerta e non producano distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2025, n.1707). Ciò ai fini della valutazione della stazione appaltante in merito all’assunzione di eventuali provvedimenti per la prosecuzione della gara.
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