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TAR Umbria, Sez. I, 22.7.2022, n. 591. Gara telematica e mancato rispetto del timing di gara. Esclusione

TAR Umbria, Sez. I, 22.7.2022, n. 591. Gara telematica e mancato rispetto del timing di gara. Esclusione

tar Emilia Romagna

La sentenza in commento si è pronunciata sul rilievo escludente del mancato rispetto del timing di gara nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione ex art. 58 del codice degli appalti.

Nella fattispecie posta al vaglio del TAR la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione di un concorrente dalla procedura di gara poiché questi aveva caricato sul sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e il numero identificativo della marcatura temporale della propria offerta economica ma non l’offerta economica già precedentemente firmata digitalmente e marcata temporalmente.

Il TAR, chiamato a decidere il ricorso dell’operatore avverso la propria esclusione dalla gara, ha preliminarmente rilevato che la lex specialis disponeva che eventuali carenze documentali afferenti l’offerta tecnica o economica non avrebbero potuto essere sanate con il ricorso al soccorso istruttorio e avrebbero dato seguito all’esclusione del concorrente dalla gara.

Tanto premesso, il giudice ha osservato che “il timing di gara indicava all’impresa non solo il termine ultimo perentorio per l’apposizione della firma digitale e della marcatura temporale all’offerta economica digitale (“SchemaOfferta_.xls”) ed un termine per l’inserimento del relativo numero di serie identificativo, ma prevedeva altresì che, con successiva comunicazione, sarebbe stata indicata la finestra temporale per l’upload dell’offerta economica telematica come sopra marcata da parte delle ditte ammesse al prosieguo della gara”.

Ha ulteriormente osservato che la garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema. Ciò in considerazione del fatto che il regolare inserimento della documentazione è “necessario per garantire che l’accesso e, dunque, la conoscibilità dell’offerta da parte degli addetti alla procedura di gara, avvenga solo alla data e all’ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura, allorquando il sistema redige in automatico la graduatoria, anche tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione” e che “le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura, l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa (cfr. in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2020, n. 3882; T.A.R. Lazio, Latina, 20 settembre 2019, n. 551; C.d.S., sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050)”.

Conclusivamente, ha rilevato il TAR, l’utilizzo della piattaforma on line e l’adempimento di tutti gli oneri formali prodromici alla materiale presentazione dell’offerta (firma digitale e indicazione della relativa marcatura temporale) non possono prescindere dal successivo concreto ed effettivo caricamento dell’offerta stessa, passaggio essenziale, prima ancora che per la verifica dell’integrità dell’offerta, per poter ritenere che un’offerta negoziale sia stata comunicata all’Amministrazione (cfr. C.d.S., sez. V, 24 giugno 2020, n. 4031)”.

Il TAR non ha ritenuto condivisibili i rilievi della ricorrente in ordine alla circostanza che il bando di gara non avesse espressamente indicato che il caricamento andasse effettuato a pena di esclusione, evidenziando in proposito che “dalla lettura del bando emerge che il caricamento dell’offerta economica nei tempi prescritti rappresenta un dovere dell’operatore economico la cui violazione non può che condurre all’esclusione dalla gara, in omaggio al richiamato principio di par condicio tra i partecipanti alla gara, nonché al principio di generale di autoresponsabilità, che trova pacificamente applicazione con riferimento alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, a quelle che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta”.

Parimenti non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le contestazioni della ricorrente concernenti le modalità con le quali la stazione appaltante aveva comunicato la finestra temporale durante la quale gli operatori avrebbero potuto procedere al caricamento delle rispettive offerte economiche, sul rilievo che la predetta risultava “pienamente rispondente alle modalità di comunicazione previste dalla legge di gara”.

Alla luce “di tutte le conclusioni sin qui rassegnate”, il giudice ha infine respinto anche la contestazione relativa al mancato ricorso al soccorso istruttorio, evidenziando “che l’ipotesi per cui è causa, attenendo alla carenza dell’offerta economica, si colloca al di fuori del perimetro fissato dallo stesso art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016” e che “la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio per la fattispecie per cui è causa” era “espressamente esclusa dalla lex specialis”.

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