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Il giudizio di attendibilità dell’offerta ha contenuto globale e sintetico

Il giudizio di attendibilità dell’offerta ha contenuto globale e sintetico

soglie di sbarramento

TAR Calabria, Reggio Calabria, 7.4.2025, n. 243 Il giudizio di attendibilità dell’offerta ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta

Con la sentenza in commento, il TAR Calabria si è concentrato sui profili di globalità e sinteticità propri del giudizio di affidabilità dell’offerta economica.

In particolar modo, la vicenda trae origine dall’impugnazione da parte della società ricorrente, terza classificata, del decreto con il quale la Regione Calabria aveva aggiudicato ad altra società la procedura aperta di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso della sede del Consiglio Regionale della Calabria in Reggio Calabria.

Nello specifico, la ricorrente contestava dinanzi al Giudice di primo grado la ragionevolezza delle conclusioni riguardo la congruità dell’offerta della società prima classificata, con particolare riguardo al costo del personale, che illogicamente si presentava più basso di quello determinato dall’originaria aggiudicataria, peraltro esclusa per analoghe criticità.

 A tal proposito, la ricorrente contestava nei confronti della Regione l’illegittimità del procedimento di verifica condotto sull’offerta economica, per non aver quest’ultima considerato:

– che il costo del personale dichiarato dall’aggiudicataria si fondava su CCNL di settore scaduto da tempo, rinnovato con uno successivo che avrebbe portato ad un incremento salariale e che rendeva l’offerta insufficiente a garantire la retribuzione minima del personale da impiegare nel servizio;

– che la rilevanza attribuita nel caso di specie alle agevolazioni costituite dell’aliquota INPS veniva calcolata dalla prima classificata al 29,58%, in luogo di quella ritenuta corretta del 30,11%;

– che, quanto ai costi di formazione del personale, l’aggiudicataria non avrebbe previsto alcun onere finanziario né per la formazione obbligatoria, né per quella specialistica del personale.

 Sul punto, il Collegio, chiamato ad esprimersi, ribadiva il principio di diritto secondo cui: “Il giudizio di attendibilità dell’offerta ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una ‘caccia all”errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27.8.2024, n.7262”.

Pertanto, alla luce del principio richiamato, il TAR Calabria riconosceva che la valutazione condotta dell’amministrazione appaltante non poteva prescindere dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si sarebbero presentati nel corso dell’esecuzione dell’opera, con la diretta conseguenza che la censura avanzata dalla società ricorrente veniva giudicata fondata.

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