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Il termine massimo di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni relative a un’offerta sospetta di anomalia non ha natura perentoria

Il termine massimo di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni relative a un’offerta sospetta di anomalia non ha natura perentoria

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. IV 27/10/2025 n. 18674 – Il termine massimo di quindici giorni, previsto dall’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la presentazione delle giustificazioni relative a un’offerta sospetta di anomalia, non ha natura perentoria, né la sua inosservanza è sanzionata con l’esclusione automatica (a differenza del termine per il soccorso istruttorio ex art. 101). La stazione appaltante conserva la discrezionalità, specie in procedure complesse, di concedere proroghe o ulteriori interlocuzioni, nel rispetto della natura collaborativa e non sanzionatoria del sub-procedimento, finalizzato alla verifica sostanziale della serietà e sostenibilità dell’offerta.

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso promosso dalla Edil San Felice S.p.A. avverso il provvedimento con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto 16 in favore della stessa ricorrente (per una quota del 60%) e dell’ATI Ital Sem s.r.l. (per il restante 40%). In particolare, la ricorrente contesta la legittimità del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’ATI controinteressata, al fine di ottenerne l’esclusione e, conseguentemente, l’affidamento dell’intera commessa.

Più precisamente, la ricorrente ha spiegato cinque motivi di impugnazione, tutti riconducibili a vizi concernenti le modalità di svolgimento e gli esiti del procedimento di verifica dell’anomalia, sotto distinti profili, tra i quali, sul piano formale, si denuncia una gestione irregolare del subprocedimento da parte della stazione appaltante, che attraverso plurime proroghe e inammissibili forme di soccorso istruttorio, avrebbe consentito la violazione dei termini perentori previsti per la presentazione dell’offerta, con ciò snaturando la funzione propria dell’istituto.

Autostrade per l’Italia e Ital Sem s.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, segnatamente per l’omessa dimostrazione della prova di resistenza, e, comunque, perché teso a impingere nel merito delle scelte dell’amministrazione.  La controinteressata Italsem s.r.l. ha invece eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, attesa l’impossibilità per la ricorrente di aggiudicarsi l’intera commessa, deducendo nel merito l’infondatezza delle censure.

Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la propria competenza e l’ammissibilità del ricorso, ritenendo che vi sia un interesse concreto della ricorrente a contestare l’offerta, nonché che il ricorso non imponga un sindacato sul merito discrezionale, ma solo un controllo di legittimità per verificare eventuali illogicità manifeste o errori macroscopici.

Tuttavia, nel merito, il ricorso è infondato.

Sotto il profilo procedimentale, innanzitutto, secondo il Giudice Amministrativo, non può essere condivisa la censura sollevata con il primo motivo di gravame, con cui la ricorrente ha sostenuto che procedimento di verifica dell’anomalia sarebbe stato inficiato dalla macroscopica e reiterata violazione dei termini assegnati alla controinteressata per fornire chiarimenti. In via preliminare, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della previgente normativa, la gestione del procedimento di verifica dell’anomalia compete esclusivamente all’amministrazione, la quale esercita un potere discrezionale nell’organizzazione e nella conduzione delle attività istruttorie. In tale contesto, il termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni non assume carattere perentorio e la tardiva produzione delle stesse non determina automaticamente l’esclusione dell’offerta sospettata di anomalia (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982). Tale orientamento conserva piena validità anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal D. Lgs. 36 del 2023, nonostante la modifica della formulazione letterale del termine previsto per la presentazione delle giustificazioni, oggi espressamente qualificato come massimo e non più come minimo. In particolare, il comma 2 dell’articolo 110 del D. Lgs. 36 del 2023 stabilisce che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. A differenza di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 97 del D. Lgs. 50 del 2016, in cui il termine di quindici giorni era qualificato come termine minimo (“non inferiore a quindici giorni”), esso assume dunque oggi carattere massimo (“non superiore a quindici giorni”). Ciononostante, il Collegio ha ritenuto che tale trasformazione del termine da minimo a massimo non è di per sé sufficiente a conferirgli natura perentoria. L’interpretazione letterale rivela subito come, anche nella nuova formulazione, la norma non qualifichi espressamente il termine come perentorio, né sanzioni la sua inosservanza con l’esclusione del concorrente. La mancata previsione di una sanzione espulsiva automatica è particolarmente significativa se posta in relazione con il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 10 del D. Lgs. 36 del 2023, secondo il quale l’esclusione dalla procedura è consentita soltanto nei casi espressamente previsti dal codice stesso. Ciò risponde all’esigenza di evitare che rigidità formalistiche si traducano in un ingiustificato restringimento della platea dei concorrenti, in contrasto con l’interesse pubblico alla massima partecipazione e al più ampio confronto concorrenziale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha respinto.

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