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Immediata lesività della lex specialis che esclude la sostenibilità economica del servizio

Immediata lesività della lex specialis che esclude la sostenibilità economica del servizio

TAR Molise

TAR Molise, Sez. I, 9 giungo 2023, n. 189. Immediata lesività della lex specialis che esclude la sostenibilità economica del servizio

Con ricorso dinanzi al TAR Molise, le organizzazioni di volontariato svolgenti già da anni in convenzione, e attualmente in regime di proroga, il servizio di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza, unitesi in un’associazione temporanea di scopo per partecipare alla selezione indetta per l’assegnazione di tutte le postazioni del 118 per la Regione Molise, hanno impugnato gli atti di tale procedura, unitamente al relativo regolamento aziendale disciplinante i rapporti in convenzione con le organizzazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per il trasporto sanitario di emergenza e di urgenza.

In particolare le ricorrenti lamentavano che sebbene – a seguito di una precedente impugnativa da loro proposta – fossero già state revocate una prima versione del regolamento e dell’avviso di selezione, in considerazione delle poche candidature espresse dagli operatori nonché della necessità di un supplemento istruttorio sulla rimborsabilità di alcune voci di costo, anche le nuove versioni del regolamento e dell’avviso di selezione continuano a risultare viziate, essendo stata esclusa o ridotta la rimborsabilità di rilevanti voci di costo sostenute dalle associazioni di volontariato.

Dopo aver rammentato che la procedura di selezione gravata afferisce i c.d. “contratti esclusi” dall’applicazione del codice dei contratti pubblici e per i quali si applica la L. n. 241/1990, i principi sanciti dagli artt. 4 e 30 d.lgs. n. 50/2016, nonché le regole speciali disciplinate dagli artt. 55, 56 e 57 del d.lgs. n.  117/2017 (c. d. Codice del Terzo Settore) e dagli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 Cost., il Collegio ha evidenziato che l’ammissibilità stessa del sistema convenzionale con gli enti del terzo settore si basa sulla circostanza che il medesimo concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, ipotesi che si rinviene solo nel caso in cui le organizzazioni coinvolte non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto però sempre salvo il rimborso a tale enti dei costi necessari per l’esecuzione del servizio.

In effetti la deroga al principio di concorrenza che consegue al favor attribuito alle associazioni di volontariato riservatarie degli affidamenti del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in convenzione consegue alla mancanza di “utili” e di “profitto”, non all’esclusione di qualsivoglia corrispettivo.

Ne discende che le Amministrazioni possono servirsi di associazioni di volontariato per l’esecuzione di servizi di trasporto sanitario d’urgenza, regolando l’affidamento in convenzione al fine di preservare la sostenibilità economica del servizio.

Ciò premesso il TAR ha rilevato che le previsioni della lex specialis censurate sono ricomprese tra quelle immediatamente lesive, poiché precludono la sostenibilità economica del servizio, sostanziandosi in condizioni negoziali tali da rendere il rapporto futuro eccessivamente oneroso e dunque non conveniente, esponendo le organizzazioni di volontariato a dover sostenere ingenti costi che, sebbene necessari all’esecuzione del servizio, non sono soggetti a rimborso.

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