Con il parere di precontenzioso n. 32 del 2025 l’ANAC ha ribadito che la Stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara l’impresa se il Contratto nazionale di lavoro che questa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara.
In effetti, la S.A. è tenuta a garantire che il personale impiegato nell’appalto riceva le medesime tutele economiche stabilite dal CCNL di riferimento indicato negli atti di gara.
Di conseguenza, qualora un’impresa proponga l’applicazione di un contratto che non assicuri tali condizioni, essa non può essere ammessa alla gara.
Per una lettura integrale del parere di precontenzioso si rinvia al seguente link

Istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia proposta da singoli soci della società
Consiglio di Stato sez. III 22/7/2025 n. 6443 E’ inammissibile