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L’incentivo per la progettazione costituisce un trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario

L’incentivo per la progettazione costituisce un trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. II 26/6/2026 n. 5126 – L’incentivo per la progettazione costituisce un trattamento retributivo accessorio a carattere premiale rispetto a quello ordinario. Nella sua qualità di credito scaturente dal rapporto di impiego, esso soggiace al divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sancito dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il creditore ha pertanto diritto alla maggiore tra le due somme — interessi legali o rivalutazione monetaria — dalla data di messa in mora fino alla pubblicazione della sentenza, con decorrenza degli interessi legali sull’importo complessivamente determinato dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.

Con la sentenza n. 5126 del 26 giugno 2026, il Consiglio di Stato, Sez. II, si è pronunciato sulla quantificazione dell’incentivo per la progettazione spettante a un dipendente del Ministero della difesa.

Nel caso esaminato, l’appellante era stato incaricato di svolgere attività connesse alla fase di progettazione nell’ambito di una procedura di finanza di progetto per la costruzione di alloggi militari a Roma.

In primo grado, il TAR Lazio aveva riconosciuto il diritto al compenso incentivante, ma lo aveva quantificato in misura ridotta, assumendo come base di calcolo l’impegno di spesa dell’amministrazione e applicando, inoltre, il limite dell’80%.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, rilevando anzitutto che sulla spettanza del compenso si era formato il giudicato, essendo stata impugnata la sentenza solo nella parte relativa alla quantificazione dell’importo dovuto.

Nel merito, il Collegio ha chiarito che, ai sensi dell’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 e del d.m. n. 90/2003, la base di calcolo dell’incentivo non è l’impegno di spesa assunto dall’amministrazione, ma l’importo posto a base di gara.

L’utilizzo dello stanziamento di bilancio come parametro è stato ritenuto contrario al dato normativo, poiché il fondo deve essere determinato in funzione delle spettanze dovute al personale e non viceversa.

Applicando quindi la percentuale prevista dal regolamento all’importo posto a base di gara, pari a euro 38.500.000, e poi l’aliquota del 6% spettante per la fase di progettazione, il Consiglio di Stato ha quantificato il compenso dovuto in euro 34.650, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

La sentenza ha inoltre escluso l’applicabilità del limite dell’80%, introdotto solo successivamente dalla legge n. 114/2014. Tale limite, secondo il Collegio, non può essere applicato retroattivamente ad attività lavorative già svolte e a crediti retributivi già maturati, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge.

Quanto agli accessori del credito, il Consiglio di Stato ha precisato che l’incentivo per la progettazione costituisce un trattamento retributivo accessorio a carattere premiale. Proprio perché si tratta di un credito derivante dal rapporto di impiego, esso soggiace al divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria previsto dall’art. 22 della legge n. 724/1994.

Di conseguenza, sull’importo riconosciuto non spettano cumulativamente interessi e rivalutazione, ma soltanto la maggiore tra le due somme dalla data della messa in mora fino alla pubblicazione della sentenza. Da tale momento, sull’importo complessivamente determinato decorrono poi gli interessi legali fino al saldo.

In conclusione, la pronuncia afferma che l’incentivo per la progettazione deve essere calcolato sull’importo posto a base di gara e non sull’impegno di spesa dell’amministrazione; al tempo stesso, conferma che, trattandosi di credito retributivo accessorio, esso resta soggetto al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

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