Consiglio di Stato sez. III 22/7/2025 n. 6443 E’ inammissibile per difetto di legittimazione l’azione diretta a far valere l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia proposta da singoli soci della società destinataria della misura stessa
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della ricorrente, confermando la pronuncia di primo grado, la quale aveva giustamente dichiarato come inammissibile il ricorso diretto a far valere l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia, per difetto di legittimazione dei soci della società destinataria del provvedimento.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza, sancito dall’Adunanza Plenaria n. 3/2022, presupposto per l’attivazione del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è che l’Amministrazione abbia omesso di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata da un soggetto per la tutela di un interesse proprio e differenziato da quello della generalità degli amministrati (in questo caso identificabili con i soci), in violazione di un obbligo specifico di provvedere.
Infatti, qualora l’azione volta ad accertare l’illegittimità del silenzio sull’istanza di aggiornamento di interdittiva antimafia sia proposta dal socio della società destinataria della stessa, verrebbe a mancare proprio il presupposto dell’azione di accertamento, in quanto, tra socio ricorrente e provvedimento non sussisterebbe quel “rapporto diretto e immediato tra l’esercizio del potere amministrativo … e l’interessato all’esercizio del potere medesimo” che è l’elemento che determina la configurabilità di qualsivoglia posizione di interesse legittimo in capo a soggetti non immediatamente destinatari del potere pubblico (appunto i soci della società colpita da interdittiva) e necessario ai fini dell’ammissibilità della domanda.
Ciò in virtù della caratterizzazione stessa dell’interesse legittimo, da cui deriva l’applicabilità dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria in merito alla legittimazione ad agire per l’impugnazione di un provvedimento di interdittiva antimafia – mutatis mutandis – con riferimento ad ogni ulteriore azione connessa all’interdittiva stessa (tra cui quella proposta nella fattispecie), dunque anche quella diretta a far valere il silenzio sull’istanza di aggiornamento, come nel caso in esame.
Il tipo di azione proposto non può, cioè, determinare un’alterazione delle coordinate elaborate in tema di qualificazione degli interessi giuridicamente rilevanti, che dovranno valere con riferimento ad ogni vicenda giudiziaria connessa ai delicati provvedimenti di cui si tratta.