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L’interesse alla piena conformazione agli obblighi di sicurezza prevale sull’interesse alla mera sostenibilità economica complessiva dell’offerta

L’interesse alla piena conformazione agli obblighi di sicurezza prevale sull’interesse alla mera sostenibilità economica complessiva dell’offerta

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. VII 5/6/2025 n. 4896 L’interesse alla piena conformazione agli obblighi di sicurezza prevale sull’interesse alla mera sostenibilità economica complessiva dell’offerta. La mancata o errata indicazione del corretto importo comporta l’esclusione a prescindere dall’incidenza di tale voce sull’equilibrio complessivo dell’offerta

Questa sentenza del Consiglio di Stato tocca uno dei temi più delicati del diritto degli appalti pubblici: l’immodificabilità degli oneri di sicurezza aziendale. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato, ma lo fa con particolare rigore sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il caso è emblematico: un raggruppamento di imprese presenta l’offerta più conveniente per l’Università di Pisa, ma indica solo 15.000 euro per gli oneri di sicurezza aziendale in un appalto da oltre 57 milioni. Una cifra palesemente inadeguata che, in sede di giustificazioni, l’impresa tenta di correggere sostenendo che altri 185.000 euro erano “nascosti” nelle spese generali. Il Consiglio di Stato respinge questa ricostruzione con fermezza.

La sentenza è importante perché chiarisce definitivamente che l’art. 108, comma 9 del nuovo Codice non ammette eccezioni: gli oneri di sicurezza devono essere indicati separatamente e integralmente nell’offerta, “a pena di esclusione”. Non si tratta di un mero formalismo, ma di una tutela sostanziale della sicurezza dei lavoratori che trova fondamento costituzionale nell’art. 32.

Particolarmente significativo è il modo in cui la Corte affronta il rapporto con i nuovi principi del risultato e della fiducia introdotti dal D.Lgs. 36/2023. L’appellante aveva invocato questi principi per sostenere che, essendo la sua offerta economicamente più vantaggiosa, doveva prevalere una valutazione sostanziale su quella formale. Il Consiglio di Stato respinge questa tesi chiarendo che il principio del risultato non può “sovvertire le regole di svolgimento della gara” né i principi di par condicio e autoresponsabilità. Anzi, il miglior risultato si ottiene proprio selezionando operatori affidabili che dimostrino serietà fin dalla fase di offerta.

La decisione si inserisce in una giurisprudenza ormai granitica. Come aveva già chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1677/2024, gli oneri di sicurezza sono caratterizzati da “rigida inalterabilità” e non possono essere modificati nemmeno per errori materiali evidenti. Questa rigidità, che potrebbe sembrare eccessiva, risponde a una logica precisa: impedire che la fase di verifica dell’anomalia si trasformi in un’occasione per rinegoziare l’offerta, violando la par condicio tra concorrenti.

Il caso dimostra anche l’importanza di una corretta predisposizione dell’offerta. L’impresa aveva a disposizione lo strumento della correzione di errori materiali previsto dall’art. 101, comma 4 del Codice, ma non se ne era avvalsa. Inoltre, la lex specialis era chiara nel richiedere l’indicazione di tutti gli oneri di sicurezza, senza distinguere tra gestione centralizzata e cantieri specifici.

Dal punto di vista pratico, la sentenza impone agli operatori economici la massima attenzione nella quantificazione degli oneri di sicurezza, che deve essere effettuata con rigore e completezza fin dalla fase di offerta. Alle stazioni appaltanti, invece, fornisce una conferma della legittimità di un approccio rigoroso nella verifica di questi costi, che costituiscono un presidio irrinunciabile per la tutela dei lavoratori.

La decisione, pur confermando principi consolidati, ha il merito di adattarli al nuovo quadro normativo, dimostrando come la disciplina degli oneri di sicurezza rappresenti un punto di equilibrio tra efficienza delle procedure e tutela di valori costituzionalmente protetti. In un settore dove la tentazione di comprimere i costi di sicurezza per rendere più competitive le offerte è sempre presente, questa giurisprudenza rappresenta un argine fondamentale a tutela della dignità e dell’incolumità dei lavoratori.

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