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Sull’interesse a ricorrere del terzo classificato in una procedura di gara

Sull’interesse a ricorrere del terzo classificato in una procedura di gara

TAR Sicilia

TAR Sicilia, sez. III, 8 novembre 2022. n. 2878. Sull’interesse a ricorrere del terzo classificato in una procedura di gara

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Sicilia si è pronunciato in ordine all’interesse a ricorrere in capo alla terza classificata nella procedura di gara, chiarendo che tale soggetto può conseguire il soddisfacimento dell’interesse all’aggiudicazione solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata.

Solo in tal modo, invero, la terza classificata potrebbe divenire aggiudicataria dell’appalto, ottenendo un effetto utile dall’accoglimento del proprio gravame.

Per converso, “laddove il Tribunale accerti la regolarità della posizione di una delle due concorrenti collocate in posizione poziore, verrebbe meno l’interesse della parte ricorrente a contestare l’ammissione alla gara dell’altra partecipante classificatasi in posizione a essa sovraordinata”.

Pertanto, il TAR Sicilia ha ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura.

Alla luce di tali principi “il ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito” (In tal senso, TAR Puglia, Bari, II, 19 febbraio 2021 n. 308).

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