TAR Lombardia Brescia sez. I 21/11/2025 n. 1061 – La mancata presentazione dell’offerta in una gara telematica, causata da difficoltà tecniche afferenti alla sfera organizzativa dell’operatore economico (es. malfunzionamento della linea elettrica o della firma digitale) e non a un guasto della piattaforma di competenza della S.A., è imputabile all’operatore stesso in applicazione del principio di autoresponsabilità. Tale principio impone al concorrente di organizzare l’invio dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza, non potendosi traslare il rischio tecnico sulla stazione appaltante.
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Lombardia – Brescia, la ricorrente impugnava, oltre al provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata, le previe note con cui la stazione appaltante aveva negato una proroga del termine per la presentazione delle offerte.
In particolare, la ricorrente affermava di aver predisposto l’offerta ma, a causa di problematiche tecniche connesse alla linea elettrica e alla firma digitale, la stessa non era riuscita a trasmetterla entro la scadenza oraria prevista dal bando di gara. La ricorrente, quindi, aveva richiesto alla stazione appaltante, dopo lo spirare del termine, la concessione di una proroga di un’ora rispetto alla scadenza prevista.
La stazione appaltante, tuttavia, rigettava formalmente la richiesta, riscontrando che i termini erano oramai spirati e rilevando l’inosservanza degli oneri di diligenza facenti capo agli operatori economici nella presentazione dell’offerta. Inoltre, in risposta a una successiva istanza di riesame presentata dalla ricorrente, la stazione appaltante confermava il diniego, ribadendo che in base al principio di autoresponsabilità sarebbe stato onere della società attivarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine ed evidenziando che la piattaforma di gara non aveva problemi di funzionamento. La stazione appaltante, quindi, dava atto della presentazione dell’unica offerta della società poi aggiudicataria e controinteressata in giudizio. Ciò posto, il Collegio ha sostanzialmente condiviso la motivazione della stazione appaltante, osservando che le problematiche tecniche connesse alla linea elettrica e alla firma digitale non sono sussumibili nel concetto di “malfunzionamento della piattaforma”, cui fanno riferimento tanto il bando di gara, quanto gli artt. 25, c. 2 e 92, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.
Infatti, la sospensione del termine di presentazione delle domande può essere disposta solo nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento della piattaforma e non sussista la negligenza dell’operatore economico. Al contrario, nel caso di specie il Collegio ha ravvisato tale negligenza, avendo la ricorrente atteso pochi minuti prima della scadenza del termine per tentare l’invio della propria offerta, non osservando la regola precauzionale richiamata dalla lex specialis.
Il Collegio ha evidenziato anche che analoghe situazioni sono state risolte dalla giurisprudenza facendo richiamo al principio di autoresponsabilità di coloro che partecipano alle gare pubbliche e, in conclusione, ha ritenuto, i provvedimenti gravati immuni dalle censure formulate dalla ricorrente, considerato che la mancata presentazione dell’offerta è una circostanza da ricondurre alla sfera organizzativa dell’operatore economico. Del resto, ha aggiunto il Collegio, la riapertura dei termini, ove concessa, avrebbe determinato la violazione non soltanto la lex specialis di gara, ma anche il principio della parità di condizioni degli operatori economici, che permea l’intera disciplina delle commesse pubbliche.



