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MIT: Parere n. 3564/2025: chi risponde dell’obbligo di monitoraggio dei tempi delle procedure di affidamento in caso di delega?

MIT: Parere n. 3564/2025: chi risponde dell’obbligo di monitoraggio dei tempi delle procedure di affidamento in caso di delega?

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L’art 88 d. lgs. 209/2024 ha introdotto all’art. 8 Allegato II.4 d. lgs. 36/2023 l’obbligo di monitoraggio del livello di efficienza nella gestione delle procedure di affidamento.

L’analisi si basa sul calcolo del tempo medio trascorso tra la data di presentazione delle offerte, come indicata nei bandi, e la stipula del contratto.

Qualora questo intervallo superi i 160 giorni, la stazione appaltante deve trasmettere tempestivamente all’ANAC un piano di riorganizzazione.

Un’amministrazione provinciale ha chiesto chiarimenti al MIT in merito a chi debba rispondere di tale obbligo nei casi in cui la gestione della gara sia stata affidata – da una stazione appaltante non qualificata – a una centrale di committenza o stazione appaltante – soggetto esterno – in possesso della qualificazione.

Il MIT ha fornito un’interpretazione – la prima avente ad oggetto la modifica intervenuta – sulla base della disciplina di cui all’art. 62. sulle Aggregazioni e centralizzazione delle committenze, in base alla quale le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria “sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza” (art. 62, c. 13 d. lgs. 36/2023).

La risposta del MIT ha aderito all’impostazione delle delibere dell’ANAC del 23 ottobre 2024 (n. 465-469), in cui si ribadisce che, quando una stazione appaltante non qualificata affida lo svolgimento della gara ad un soggetto qualificato, quest’ultimo diventa responsabile dell’intero iter, assumendone gli obblighi e le conseguenti verifiche.

D’altronde, la responsabilità di monitorare i tempi e di adempiere agli obblighi previsti dalla norma non può che spettare alla stazione appaltante delegata, in quanto detentrice delle informazioni necessarie e soggetto attivo nella gestione dell’appalto.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link

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