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Inammissibilità dell’offerta tecnica presentata a fronte di un’offerta economica plurima

Inammissibilità dell’offerta tecnica presentata a fronte di un’offerta economica plurima

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 2022, n. 8119. Sull’inammissibilità dell’offerta tecnica presentata a fronte di un’offerta economica plurima

Il principio di unicità dell’offerta di cui all’art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco.

In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema, la sentenza in commento chiarisce che il principio di unicità dell’offerta risponde alla necessità di far emergere la migliore offerta nella gara e a quella di garantire l’effettiva par condicio dei concorrenti.

Nel caso di specie, riguardante una gara avente ad oggetto la fornitura e posa di arredi da ufficio, l’offerta tecnica presentata da un concorrente non riguardava la stessa dotazione di arredi “minima” poi quotata nell’offerta economica, ma si riferiva ad una soluzione progettuale più ampia, comprensiva anche di prodotti diversi (costituiti da forniture di pregio e di alto livello).

Tale offerta, non specificando quali arredi non corrispondevano all’offerta economica, non consentiva di operare una distinzione tra la proposta base e quella tecnica aggiuntiva.

L’offerta in tal modo strutturata è stata definita dal Consiglio di Stato come “plurima”, avendo il concorrente proposto una sola offerta tecnica ma presentando due listini con due offerte economiche, eventualmente, cumulabili.

Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato come l’offerta in oggetto, oltre ad essere “plurima” fosse anche “condizionata”, considerato che per ottenere la fornitura la stazione appaltante avrebbe dovuto accettare il sovraprezzo aggiuntivo della lista dei prodotti alternativi.

Come chiarito dal Consiglio di Stato ricorre l’offerta “condizionata” nel caso in cui “l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato”.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha rilevato l’inammissibilità dell’offerta in oggetto in quanto condizionata e plurima; conseguentemente è stata ritenuta legittima la scelta della stazione appaltante di escludere dalla procedura l’offerta che non consentiva di prefigurare un quadro certo dei rispetti obblighi contrattuali rispetto agli atti di gara.

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