TAR Lazio Roma sez. IV ter 4/12/2025 n. 21832 – La clausola che sanziona con l’esclusione l’omessa allegazione di un documento che costituisce un requisito necessario e strutturale dell’offerta (come il Progetto di Assorbimento, Art. 57 e 102 D.Lgs. 36/2023) non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione (Art. 10), in quanto tale omissione configura una carenza sostanziale, che attiene al contenuto intrinseco dell’offerta.
La vicenda trae origine dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per non aver allegato all’offerta il Progetto di Assorbimento, documento richiesto dal disciplinare a pena di esclusione.
La ditta ha impugnato il provvedimento, affidando il gravame dell’atto espulsivo a cinque motivi di ricorso, contestando altresì la lex specialis nella parte in cui impone l’allegazione del Progetto di Assorbimento a pena di esclusione.
Per quanto qui rileva, l’operatore ha precipuamente fatto perno sulla pretesa violazione degli articoli 57 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, sull’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e manifesta sproporzionalità e, infine, sull’omesso soccorso istruttorio.
Il Tribunale Amministrativo, con la sentenza in commento, ha esaminato alcuni aspetti di particolare interesse.
In primo luogo, il TAR ha richiamato il tenore letterale dell’art. 57 del Codice, evidenziando che le clausole sociali costituiscono requisiti necessari dell’offerta, mentre l’art. 102 impone che l’operatore indichi nell’offerta “le modalità con le quali intende adempiere” agli impegni assunti in materia di stabilità occupazionale. È stato al riguardo rilevato che la disciplina nazionale recepisce puntualmente le previsioni della direttiva 2014/24/UE, la quale richiede agli Stati membri di garantire il rispetto degli obblighi sociali e lavoristici nell’esecuzione degli appalti (art. 18), ammettendo l’inserimento di clausole sociali nei documenti di gara (art. 70).
Muovendo da tali coordinate, il TAR ha, dunque, affermato, che nella fattispecie il disciplinare “ha pedissequamente applicato la disciplina nazionale”, prevedendo correttamente l’obbligo di allegare, a pena di esclusione, un progetto di assorbimento idoneo a rappresentare le misure adottate dall’operatore per garantire la stabilità occupazionale. Tale documento non costituisce un elemento meramente formale, ma un vero e proprio componente strutturale dell’offerta, paragonabile – per funzione integrativa – ai costi della manodopera o agli oneri di sicurezza, sicché la sua omissione determina “una lacuna dell’offerta medesima”, insuscettibile di successiva integrazione.
L’impegno dichiarato dalla ricorrente ad assorbire il 100% del personale non varrebbe, poi, a surrogare l’obbligo di presentare il progetto, poiché l’indicazione delle misure attuative è necessaria “a prescindere dal numero dei dipendenti da assorbire”, incidendo sui costi, sui profili professionali coinvolti, sui contratti applicati e, in definitiva, sulla sostenibilità economica dell’offerta.
Per le stesse ragioni, la mancata allegazione del documento non può essere supplita tramite il soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento “intrinseco e strutturale dell’offerta economica”.
In conclusione, i Giudici hanno specificato come ammettere un’integrazione postuma del Progetto di Assorbimento significherebbe “avvantaggiare, e non di poco, l’operatore che non l’abbia presentato in gara”, consentendogli di modulare ex post la dichiarazione in base all’esito della procedura. Pertanto il ricorso è stato rigettato.



