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Le omissioni dichiarative sul “grave illecito professionale” non comportano l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla gara

Le omissioni dichiarative sul “grave illecito professionale” non comportano l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla gara

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V., 27 settembre 2022, n. 8336. Le omissioni dichiarative sul “grave illecito professionale” non comportano l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla gara

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento in tema di rilevanza escludente delle omissioni dichiarative astrattamente rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

Per il Supremo Consesso, “in caso di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, non è prevista l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto”.

Di talché, la stazione appaltante è tenuta ad una duplice valutazione: “dapprima se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “grave illecito professionale” e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara“.

Ove siffatta valutazione sia mancata in sede procedimentale, il Giudice amministrativo non può compiere alcuna autonoma valutazione sulla rilevanza e sulla gravità degli episodi omessi, pena “il travalicamento dei limiti segnati dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.”, dovendo necessariamente rimettere tale valutazione alla Stazione appaltante.

A fronte di ciò, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, rilevando come “il giudice di primo grado non si è limitato ad avallare l’automatismo espulsivo, ma ha sopperito alla carenza motivazionale (e di giudizio) reputando la pregressa vicenda penale … di particolare gravità e idonea a incidere sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico“, in tal modo impingendo nel merito “di una valutazione che compete alla sola amministrazione aggiudicatrice“.

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