Consiglio di Stato, sez. V 30/12/2025 n. 10430 – In conformità ai principi eurounitari, non è ammessa una norma nazionale che imponga l’ostensione automatica di segreti tecnici o commerciali, solo perché “necessari” alla difesa. La Stazione Appaltante deve procedere a un bilanciamento tra il principio di trasparenza e la tutela della concorrenza leale.
Con la pronuncia in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno fatto applicazione dei recenti orientamenti in materia di accesso in materia di appalti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Più nello specifico, la controversia de qua concerne un’istanza di accesso avanzata dalla seconda classificata in una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo di Rimini.
A seguito della presentazione di tale istanza, la medesima proponeva ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara.
In particolare, la seconda classificata richiedeva l’accesso alla documentazione presentata dall’aggiudicataria; istanza che veniva accolta dall’Amministrazione nei limiti di quanto non oggetto di secretazione da parte di quest’ultima.
Pertanto, stante l’accoglimento solo parziale, nell’ambito del ricorso proposto, la ricorrente formulava domanda di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., con riferimento ai documenti non ostesi dall’Amministrazione.
Il TAR riteneva di accogliere in parte l’istanza principale ex art. 116, comma 2, c.p.a, “in quanto la ricorrente aveva ben indicato (a pag. 26 del ricorso) in relazione ad alcuni dei documenti agognati le ragioni a base della richiesta ostensiva, da ritenere prevalenti su quelle oppositive” dell’aggiudicataria; contestualmente il TAR assegnava un termine di 30 giorni al Comune per l’ostensione dei documenti ritenuti rilevanti.
Avverso tale ordinanza, rectius avverso la parte in cui si accoglieva l’istanza, veniva proposto appello dalla aggiudicataria.
Il giudizio di appello veniva sospeso in attesa del pronunciamento della Cgue sulla questione sollevata con ordinanza n. 8278 del 2024 dal Consiglio di Stato.
Essendosi pronunciata la Cgue e essendo stato riassunto il giudizio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto di dover riformare la sentenza di primo grado facendo applicazione del principio pronunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Più nello specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto di non poter “concludere, con il Tar, che in siffatte ipotesi, a norma dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, debba ipso iure “darsi precedenza al diritto di difesa rispetto alla tutela del segreto industriale”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, infatti, il diritto eurounitario (nel caso esaminato: l’art. 39 dir. 2014/25/Ue, in combinato con i successivi artt. 70 e 75) “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.
Nel caso di specie le argomentazioni di ambedue le parti erano meritevoli di tutela e fondate, per tale motivo, in applicazione della giurisprudenza unionale, “compete all’amministrazione operare un motivato bilanciamento tra le due speculari istanze, alla luce delle dettagliate ragioni esposte dalle parti, rispettivamente, di “stretta indispensabilità” alla difesa da un lato, e di segretezza della documentazione dall’altro.”
Alla luce di quanto detto, si è riformata la decisione di primo grado nella parte in cui, “riconosciute le puntuali ragioni difensive enunciate dalla ricorrente ai fini dell’accesso e gli altrettanto puntuali motivi di segretezza frapposti dall’aggiudicataria, ha dato ipso facto prevalenza alle prime sui secondi, con tale motivazione ordinando l’ostensione”. In conseguenza di ciò, si è accolta l’istanza di primo grado in relazione alla necessità di ripronunciamento dell’amministrazione nel rispetto dei principi enunciati.



