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Il pagamento del contributo ANAC non costituirebbe una condizione di ammissibilità dell’offerta

Il pagamento del contributo ANAC non costituirebbe una condizione di ammissibilità dell’offerta

TAR Campania

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 31/7/2025 n. 5775 Il pagamento del contributo ANAC non costituirebbe una condizione di ammissibilità dell’offerta, per cui potrebbe essere pagato anche in un tempo successivo rispetto alla presentazione della medesima

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da Ecosistem S.r.l. avverso il verbale della commissione di gara del Comune di Caserta, con cui era stata disposta la sua esclusione dalla procedura di affidamento del servizio di conferimento delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata, sul presupposto del tardivo versamento del contributo ANAC.

Il TAR Campania, richiamando i più recenti approdi dell’Adunanza Plenaria (sent. n. 6/2025), ha ritenuto fondata la censura della ricorrente, chiarendo che il contributo in favore dell’Autorità non costituisce un requisito di partecipazione, bensì una condizione “estrinseca” di ammissibilità dell’offerta, funzionale esclusivamente al finanziamento dell’ANAC e priva di collegamento diretto con gli interessi sottesi alla selezione concorrenziale.

Ne deriva che il relativo pagamento può intervenire anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, purché entro l’avvio della fase di valutazione, dovendo la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio in caso di omissione.

Alla luce di ciò, il Collegio, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, disponendo la rinnovazione della gara e il conseguente affidamento in favore della Ecosistem S.r.l.

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