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ANAC: Non compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI

ANAC: Non compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI

contratti pubblici

Con il parere di funzione consultiva n. 21 del 21 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che nei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), le modifiche delle quote interne di partecipazione ed esecuzione dei lavori sono ammissibili, a condizione che siano coerenti con i requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Il parere dell’ANAC trae origine da un quesito relativo ad un accordo quadro per la manutenzione e il pronto intervento di aree cittadine, nel quale un RTI aveva richiesto una significativa modifica delle quote, determinando un’inversione dei ruoli tra mandataria e mandante.

L’Autorità ha precisato che tali modifiche sono possibili purché non siano finalizzate ad eludere le disposizioni del Codice degli Appalti e siano sottoposte a verifica della stazione appaltante.

Inoltre, l’ANAC ha ribadito l’incompatibilità delle norme nazionali che impongono rigidi limiti quantitativi alle quote di partecipazione ed esecuzione negli RTI con la Direttiva europea 2014/24/UE, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-642/20 del 28 aprile 2022.

Secondo tale orientamento, la suddivisione interna delle quote nei raggruppamenti deve essere guidata da criteri qualitativi e proporzionali ai requisiti effettivamente posseduti dalle singole imprese, favorendo così una più ampia partecipazione alle gare anche delle piccole e medie imprese.

Per una lettura integrale del parere si rinvia al seguente link

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