Cancrini e Partners

Consiglio di Stato sulla portata escludente delle misure interdittive

Consiglio di Stato sulla portata escludente delle misure interdittive

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Cons. Stato, Sez. III, 24.06.2021, n. 4844, sulla portata escludente delle misure interdittive

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la misura interdittiva non rientra tra le cause escludenti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006, a mente del quale “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (…) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575…”.

A conferma di tale impostazione il Consiglio di Stato, muovendo dal disposto di cui all’art. 116, comma 2, D.Lgs. 159/2011, a mente del quale “dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto”, giunge a evidenziare che l’art. 67 suddetto D.Lgs. 159/2011, nel quale sono confluite le disposizioni recate dall’art. 10 L. n. 575/1965, attiene alle “misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II”, quale non può considerarsi l’informazione interdittiva antimafia, contemplata dal libro II, capo IV, del medesimo testo legislativo: né in senso contrario potrebbe rilevarsi, come fa la parte appellante, che l’art. 84 d.lvo n. 159/2011, cui a sua volta rinviano gli artt. 91 e 94 del medesimo d.lvo, richiama il citato art 67, atteso che l’art. 84 ha ad oggetto il contenuto della documentazione antimafia (la quale, sia nella species della comunicazione sia in quella della informazione antimafia, “consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”), ma non può essere invocato al fine di estendere il perimetro della portata escludente dell’art. 67 a fattispecie (come quella ipoteticamente derivante dall’accertamento di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituente l’oggetto precipuo dell’informazione antimafia) ad esso estranee”.

Tale impostazione, deve a fortiori, ritenersi valida con riguardo al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. m),. D.Lgs.163/2006, a mente del quale la causa escludente deve trovare applicazione ai soggetti “nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248”, tenuto conto dell’evidente estraneità della misura interdittiva ex D.Lgs. 159/2011 al novero di quelle contemplate dalla disposizioni oggetto di rinvio.

In conclusione il Consiglio di Stato, con riferimento ai procedimenti di gara indetti nel vigore del D.Lgs.163/2006 ha rilevati l’insussistenza di una norma analoga a quella introdotta dall’art. 80, comma 2, D.Lgs.  50/2016, ai sensi del quale “costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto”, ritenendo, perciò, l’insussistenza della causa di esclusione in questione.

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale