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MIT: chiarimenti sulla “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta” di cui all’art. 193, comma 4, D.Lgs. 36/2023

MIT: chiarimenti sulla “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta” di cui all’art. 193, comma 4, D.Lgs. 36/2023

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Con parere n. 3824 del 19.11.2025 il MIT ha offerto chiarimenti in merito alla “preliminare verifica dell’interesse pubblico alla proposta” di cui all’art. 193, comma 4, d.lgs. 36/2023, qualificandola come una valutazione preventiva dell’utilità e della coerenza della proposta di partenariato pubblico-privato rispetto ai fabbisogni collettivi e alla programmazione dell’ente, distinta dalla successiva verifica di fattibilità tecnico-economica.

Secondo il Ministero, l’amministrazione deve accertare, in particolare, che l’intervento risponda a concreti bisogni pubblici, che sia coerente con gli strumenti di programmazione, e che risulti assistito da una prima analisi di convenienza giuridica ed economica, tenendo conto del contesto, della complessità tecnologica, delle modalità di gestione in fase esecutiva e della sostenibilità nel tempo.

La verifica può essere svolta in autonomia dall’ente, di regola dal Responsabile del procedimento con il supporto del personale tecnico-amministrativo interno, fermo restando che, soprattutto nei progetti complessi o di rilievo economico, è opportuno coinvolgere professionalità specialistiche per procedere a una valutazione costi-benefici oggettiva.

L’esito deve essere formalizzato in un atto amministrativo espresso e motivato, normalmente una determinazione dirigenziale dell’area tecnica, che dia conto delle ragioni di interesse pubblico alla base dell’eventuale prosecuzione del procedimento e dell’inserimento dell’intervento nella programmazione.

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