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La presentazione di istanze di definizione agevolata dei debiti fiscali ai sensi di norme entrate in vigore successivamente al termine di scadenza

La presentazione di istanze di definizione agevolata dei debiti fiscali ai sensi di norme entrate in vigore successivamente al termine di scadenza

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. V 24/7/2025 n. 6586 La presentazione di istanze di definizione agevolata dei debiti fiscali ai sensi di norme entrate in vigore successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte non incide sulla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico basata sulla situazione debitoria preesistente e non può sanare ex post la carenza dei requisiti dichiarati

Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato, tra le varie motivazioni ha ritenuto di rigettare l’appello, deducendo che, in ordine all’invocata richiesta di definizione agevolata di alcune delle pendenze, l’appellante dimostra l’erroneità in fatto delle statuizioni provvedimentali per cui “la presentazione di domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 commi da 186 a 202 della legge 197 del 29 dicembre 2022, relative alle predette cartelle è successiva alla data di presentazione delle offerte”, statuizioni che trovano peraltro coerenza col fatto che le dette istanze sono state presentate sulla base di una legge entrata in vigore successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ciò anche a prescindere, peraltro, dal fatto che la detta soglia risulterebbe superata – secondo l’apprezzamento di gravità espresso dall’amministrazione, con rimando ai criteri del d.m. 28 settembre 2022 – anche dai soli pregiudizi di cui alla detta certificazione non oggetto d’istanza di definizione (i.e., cartella da€ 533.327,66, avviso d’accertamento di € 356.011,00 e avviso di accertamento di € 340.786,00), su cui peraltro l’appellante non adduce altre circostanziate ragioni fattuali di esclusione della rilevanza dell’irregolarità.

In tale contesto, prosegue il Collegio, la valutazione espressa dall’amministrazione in termini di rilevanza delle irregolarità fiscali (pur) non definitivamente accertate, considerandone la gravità vista la loro entità anche in rapporto all’importo dell’appalto, è di suo scevra da vizi di illogicità, irragionevolezza e inadeguatezza, nel quadro degli spazi di discrezionalità all’uopo riconosciuti all’amministrazione (cfr., analogamente, Cons. Stato, III, 25 febbraio 2025, n.1617, maturata in relazione al richiamato distinto provvedimento di revoca di aggiudicazione adottato in danno dei medesimi soggetti).

In ultimo, osserva, il Consiglio di Stato che, in un contesto connotato dalla vigenza del principio di cd. “continuità” dei requisiti, in forza del quale nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati “non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).

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