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Il principio dell’onere motivazionale “attenuato” in caso di ammissione trova un controlimite in presenza di motivi ostativi di particolare intensità

Il principio dell’onere motivazionale “attenuato” in caso di ammissione trova un controlimite in presenza di motivi ostativi di particolare intensità

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 16/5/2025 n. 4198 Il principio dell’onere motivazionale “attenuato” in caso di ammissione trova un controlimite in presenza di motivi ostativi di particolare intensità, imponendo alla stazione appaltante di rendere esplicite le ragioni per le quali abbia apprezzato l’impresa come affidabile, pena l’insindacabilità delle scelte operate in questa fase

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 16 maggio 2025, n. 4198, affronta un tema cruciale nell’ambito del diritto amministrativo e degli appalti pubblici: il principio dell’onere motivazionale “attenuato” nelle procedure di ammissione delle imprese. Tradizionalmente, la stazione appaltante è tenuta a motivare in maniera completa e puntuale ogni scelta, ma in fase di ammissione delle offerte il legislatore e la giurisprudenza hanno riconosciuto un regime di motivazione meno rigoroso, giustificato dall’esigenza di snellezza e rapidità nelle procedure.

Tuttavia, la pronuncia in esame chiarisce che questo principio trova un limite invalicabile di fronte a motivi ostativi di particolare intensità, che possono compromettere la qualificazione dell’impresa. In questi casi, la stazione appaltante non può limitarsi a una motivazione generica o implicita, ma deve esplicitare in modo chiaro e argomentato le ragioni per cui ritiene l’impresa affidabile. Ciò ha una duplice valenza: da un lato, tutela il principio di trasparenza e la correttezza procedimentale; dall’altro, garantisce che le scelte della pubblica amministrazione siano effettivamente verificabili e, dunque, suscettibili di sindacato giurisdizionale.

In sostanza, il Consiglio di Stato afferma che la “attenuazione” dell’onere motivazionale non può tradursi in una deroga sostanziale al principio di legalità e di controllo, ma deve essere calibrata in relazione all’intensità e alla natura dei motivi ostativi. Tale equilibrio è fondamentale per evitare che scelte arbitrarie o non sufficientemente supportate possano pregiudicare la concorrenza leale e la tutela delle imprese partecipanti.

Questa pronuncia rappresenta un importante richiamo per le stazioni appaltanti a non abbassare la guardia nella fase di ammissione e a garantire un livello minimo di motivazione che renda trasparente e giustificabile l’affidamento, soprattutto quando emergono elementi che potrebbero compromettere l’affidabilità delle imprese. In tal modo, si preserva la legittimità e l’efficacia del procedimento amministrativo, rafforzando i principi di legalità, trasparenza e parità di trattamento.

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