TAR Campania Napoli sez. I 8/5/2025 n. 3671 L’art. 49 comma 5 del D.lgs. 36/2023 deroga al principio di rotazione in modo tassativo solo per le procedure negoziate senza bando di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), e solo a condizione che l’indagine di mercato sia stata effettuata senza limitare il numero di operatori da invitare. Tale eccezione, pertanto, non opera per gli affidamenti diretti
Con la sentenza in commento, il Collegio, dopo aver ricostruito le modalità di svolgimento della gara sotto-soglia, ha ritenuto fondato il ricorso operando un richiamo all’art. 49 c. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, laddove si dispone che: “Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”.
Tale norma, quindi, circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando ex art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice.
Nel caso in esame, l’avviso pubblicato ha dato invece impulso ad una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (come specificato espressamente nello stesso Avviso) e dunque non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49.