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Nella procedura di affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica è possibile l’introduzione del diritto di prelazione

Nella procedura di affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica è possibile l’introduzione del diritto di prelazione

TAR Lombardia

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 196. Nella procedura di affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica è possibile l’introduzione del diritto di prelazione in favore del soggetto proponente

Con la sentenza in commento il TAR Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della scelta di una Stazione appaltante di prevedere, nella lex specialis di una gara avente ad oggetto l’affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica, un diritto di prelazione in favore del proponente.

In particolare, la parte ricorrente assumeva l’incompatibilità dell’introduzione del suddetto diritto di prelazione tra le disposizioni di gara con il principio di legalità dell’azione amministrativa, in quanto una siffatta possibilità non era prevista nella procedura delineata dalla legge, ossia dall’art. 19, D. Lgs. n. 50/2016.

Ebbene, il Collegio ha rilevato che “la norma specifica che il contratto può essere liberamente negoziato”, evidenziando così che la discrezionalità della stazione appaltante è molto ampia ed il modello suggerito è quello della procedura negoziale in cui è lasciato alle parti ampio spettro di manovra. Non è possibile quindi escludere l’introduzione di un diritto di prelazione negoziale” e che, in ogni caso, “il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE hanno abbandonato il modello unitario di procedura ad evidenza pubblica che appartiene alla nostra tradizione giuridica, per cui sono possibili procedure volte a sollecitare offerte di prestazioni, compartecipazioni alla spesa, collaborazioni nell’individuazione delle prestazioni da porre a base di gara, dialoghi competitivi, negoziazioni varie, in un caledoscopio di possibilità tra le quali non può escludersi anche il diritto di prelazione o di subentro nell’aggiudicazione”.

Pertanto, ad avviso del TAR Lombardia, deve ritenersi del tutto legittima l’introduzione di un diritto di prelazione in favore del promotore, atteso che “La mancata previsione da parte della legge del diritto di prelazione nell’ambito della scarna disciplina del procedimento di affidamento della sponsorizzazione tecnica non può quindi ritenersi elemento ostativo alla sua introduzione”.

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