Con delibera n. 284 del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’ANAC ha statuito l’illegittimità della lex specialis afferente una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, nonché di ulteriori servizi di igiene urbana e attività complementari a ridotto impatto ambientale, indetta da un’amministrazione comunale di rilievo del Mezzogiorno. L’appalto, di rilevantissimo importo economico (oltre 80 milioni di euro, comprensivi delle somme per proroghe, affidamenti analoghi e revisione prezzi), è stato oggetto di segnalazione da parte di operatori economici, che hanno prospettato plurimi profili di illegittimità della documentazione di gara.
A seguito dell’attività istruttoria, l’Autorità ha rilevato numerose criticità, tanto da pervenire alla conclusione che l’intera procedura risulta viziata in radice, con conseguente richiesta di annullamento integrale del bando, del disciplinare e degli atti medio tempore adottati in sua attuazione.
Tra i vizi rilevati, assumono rilievo:
– l’introduzione, a pena di esclusione, dell’obbligo di dimostrare in sede di offerta il possesso di certificazioni di qualità, ritenuta una previsione che collide con il principio di massima partecipazione e con l’articolato quadro normativo in materia di requisiti di partecipazione, in quanto introduce una compressione ingiustificata della concorrenza;
– la previsione di un requisito tecnico-professionale relativo a uno specifico fatturato triennale, in luogo dell’arco temporale decennale previsto dal Codice dei contratti pubblici per servizi analoghi. L’Autorità ha sottolineato come tale limitazione temporale sia idonea a restringere illegittimamente la platea dei concorrenti potenziali, in violazione del principio di concorrenzialità;
– la c.d. “clausola territoriale”, ovvero l’obbligo di dimostrare la disponibilità, già in fase di gara, di un deposito/cantiere situato nel territorio comunale. Anche tale previsione è stata ritenuta lesiva dei principi di parità di trattamento e concorrenza, in quanto determina un’irragionevole compressione dell’accesso al mercato, soprattutto in assenza di adeguata motivazione tecnica a sostegno dell’immediata disponibilità di infrastrutture logistiche;
– l’imposizione, quale requisito di partecipazione, del possesso di mezzi e attrezzature tecniche già nella fase di gara, nonché di due distinte certificazioni di qualità, anch’esse da comprovare a pena di esclusione sin dalla presentazione dell’offerta. Tali previsioni, secondo ANAC, configurano requisiti sproporzionati e restrittivi, non coerenti con l’impianto normativo che consente l’utilizzo di strumenti quali l’avvalimento o la successiva messa a disposizione delle risorse necessarie, una volta ottenuto l’affidamento.
Alla luce di quanto accertato, l’ANAC ha diffidato la stazione appaltante a conformarsi entro il termine di 30 giorni, raccomandando – in vista di una eventuale riedizione della procedura – una rivalutazione organica e sistematica dell’intera disciplina di gara, anche alla luce dei rilievi contenuti nella delibera stessa. In difetto, l’Autorità ha espressamente riservato a sé il potere di promuovere impugnazione giurisdizionale della documentazione di gara ritenuta illegittima.
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