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ANAC: Disposta la riedizione della procedura per l’affidamento del servizio rifiuti a causa della illegittimità della documentazione di gara

ANAC: Disposta la riedizione della procedura per l’affidamento del servizio rifiuti a causa della illegittimità della documentazione di gara

contratti pubblici

Con delibera n. 284 del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’ANAC ha statuito l’illegittimità della lex specialis afferente una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, nonché di ulteriori servizi di igiene urbana e attività complementari a ridotto impatto ambientale, indetta da un’amministrazione comunale di rilievo del Mezzogiorno. L’appalto, di rilevantissimo importo economico (oltre 80 milioni di euro, comprensivi delle somme per proroghe, affidamenti analoghi e revisione prezzi), è stato oggetto di segnalazione da parte di operatori economici, che hanno prospettato plurimi profili di illegittimità della documentazione di gara.

A seguito dell’attività istruttoria, l’Autorità ha rilevato numerose criticità, tanto da pervenire alla conclusione che l’intera procedura risulta viziata in radice, con conseguente richiesta di annullamento integrale del bando, del disciplinare e degli atti medio tempore adottati in sua attuazione.

Tra i vizi rilevati, assumono rilievo:

– l’introduzione, a pena di esclusione, dell’obbligo di dimostrare in sede di offerta il possesso di certificazioni di qualità, ritenuta una previsione che collide con il principio di massima partecipazione e con l’articolato quadro normativo in materia di requisiti di partecipazione, in quanto introduce una compressione ingiustificata della concorrenza;

– la previsione di un requisito tecnico-professionale relativo a uno specifico fatturato triennale, in luogo dell’arco temporale decennale previsto dal Codice dei contratti pubblici per servizi analoghi. L’Autorità ha sottolineato come tale limitazione temporale sia idonea a restringere illegittimamente la platea dei concorrenti potenziali, in violazione del principio di concorrenzialità;

– la c.d. “clausola territoriale”, ovvero l’obbligo di dimostrare la disponibilità, già in fase di gara, di un deposito/cantiere situato nel territorio comunale. Anche tale previsione è stata ritenuta lesiva dei principi di parità di trattamento e concorrenza, in quanto determina un’irragionevole compressione dell’accesso al mercato, soprattutto in assenza di adeguata motivazione tecnica a sostegno dell’immediata disponibilità di infrastrutture logistiche;

– l’imposizione, quale requisito di partecipazione, del possesso di mezzi e attrezzature tecniche già nella fase di gara, nonché di due distinte certificazioni di qualità, anch’esse da comprovare a pena di esclusione sin dalla presentazione dell’offerta. Tali previsioni, secondo ANAC, configurano requisiti sproporzionati e restrittivi, non coerenti con l’impianto normativo che consente l’utilizzo di strumenti quali l’avvalimento o la successiva messa a disposizione delle risorse necessarie, una volta ottenuto l’affidamento.

Alla luce di quanto accertato, l’ANAC ha diffidato la stazione appaltante a conformarsi entro il termine di 30 giorni, raccomandando – in vista di una eventuale riedizione della procedura – una rivalutazione organica e sistematica dell’intera disciplina di gara, anche alla luce dei rilievi contenuti nella delibera stessa. In difetto, l’Autorità ha espressamente riservato a sé il potere di promuovere impugnazione giurisdizionale della documentazione di gara ritenuta illegittima.

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