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Nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte

Nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 1° settembre 2023, n. 13529. Nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte

Con sentenza  n. 13529 del 01/09/2023, il  TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, richiamando i principi, anche giurisprudenziali, legati alla tutela della trasparenza nella conduzione delle pubbliche gare, ha avuto modo di ribadire che la commissione giudicatrice può specificare i parametri di valutazione indicati nel bando di gara in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) solo prima dell’apertura delle buste e mai successivamente; men che meno,  oltre questo specifico momento del procedimento di gara, la commissione giudicatrice potrebbe introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione (T.A.R. Latina, sez. I, 19/09/2019, n.548)..

In nessun caso, la commissione potrebbe modificare i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara, né enucleare sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alterare il peso di quelli contemplati dalla lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481; 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2018, n.3737).

Pertanto, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza, il TAR del Lazio, nella sentenza in esame ha rimarcato che “nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell’apertura delle buste può specificare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può farlo dopo l’apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione”.

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