Cancrini e Partners

La facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori

La facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori

tar Emilia Romagna

TAR Emilia Romagna, sez. I, 22.04.2025 n. 412. La facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano, quale limite invalicabile, la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore, non potendo il singolo consorziato assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta

Il TAR Bologna, con la sentenza n. 412 del 22 aprile 2025, ha rigettato il ricorso proposto per l’annullamento, fra gli altri, della comunicazione di avvenuta esclusione ex art. 90, comma 1, D.lgs. n. 36 del 2023 e della richiesta di soccorso istruttorio.

In particolare, la vicenda ha preso le mosse dall’esclusione del R.T.I. ricorrente dalla procedura di gara a causa del mancato possesso del requisito di partecipazione, come previsto dalla lex specialis, in capo all’impresa mandataria, la quale si era impegnata a realizzare quote di prestazioni in esubero rispetto ai requisiti di qualificazione posseduti.

In via principale, il ricorrente ha contestato un vizio procedimentale in relazione alla richiesta di soccorso istruttorio. In particolare, ha lamentato l’illegittimità del procedimento in quanto tale richiesta non veniva accompagnata da una segnalazione di avviso e ciò in contrasto il bando-tipo ANAC.

In subordine, ha contestato l’esclusione nella sostanza in quanto il R.T.I., possederebbe, nel suo complesso, le qualifiche necessarie e, nello specifico in relazione alla mandataria, la stessa avrebbe potuto rimodulare dopo l’aggiudicazione la distribuzione delle quote di esecuzione, anche tramite concessione in subappalto, per rispettare le quote di qualificazione necessarie.

Il TAR ha ritenuto di dover rigettare tutti i motivi inerenti l’illegittimità della procedura seguita per l’esclusione. Le previsioni del Bando-tipo ANAC non possono, infatti, ritenersi in contrasto con il disciplinare di gara, come asserito dalla ricorrente. La Stazione Appaltante, secondo il TAR, non ha omesso l’avviso di comunicazione e ha orientato il suo comportamento “alla tutela del contraddittorio provvedimentale”, tanto da escludere, anche, il formarsi di qualsiasi forma di legittimo affidamento.

Fermo l’impossibilità di ravvisare alcun vizio del procedimento, il TAR ha rilevato che: “quand’anche si volesse affermare la sussistenza di tale vizio, lo stesso non potrebbe determinare l’annullamento del provvedimento di esclusione il quale è legittimo sul piano sostanziale, atteso che la determinazione dell’Amministrazione non avrebbe potuto essere comunque legittimamente diversa.

Ai sensi dell’art. 68, comma 11, del Codice, “I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2”.

Il Codice, quindi, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, richiede, altresì, che ogni componente del raggruppamento sia specificamente qualificato per le prestazioni che si è già impegnato ad eseguire, all’atto dell’offerta.

Sebbene l’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12, preveda la possibilità di modifica successiva delle quote dei lavori come indicate in tale sede, ciò richiede, quale limite invalicabile, che la ripartizione delle quote in sede di offerta avvenga nei limiti consenti dai requisiti posseduti dall’associato, “non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta”.

Il TAR, quindi, confermando la giurisprudenza precedentemente formatasi in materia, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso rappresentando l’obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all’interno dele R.T.I., “un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, poiché soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecnico e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate”.

(Lorenza Saviano)

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale