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Non sono contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi

Non sono contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. III, 08/10/2021, n. 6735, Non sono contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi

Con la sentenza in epigrafe la Terza Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata circa l’asserita illogicità del criterio valutativo prescelto dalla stazione appaltante per l’assegnazione del punteggio all’offerta economica. Nel caso di specie, il giudice di prime cure aveva ritenuto che la formula utilizzata dalla stazione appaltante non fosse proporzionata in quanto il concorrente che aveva offerto il ribasso in valore assoluto minore, pari ad € 198.354,00, aveva ottenuto il punteggio di 28,70/30, mentre il concorrente, che aveva offerto un ribasso pari ad € 475.108,65, aveva invece ottenuto il punteggio di 30/30, con uno scarto di appena 1,30 punti pur a fronte dello sconto praticato rispetto al primo. A ciò si aggiungeva il fatto  che  la differenza tra i punteggi attribuiti alle offerte della ricorrente e controinteressata ì, rispettivamente di 29,62 e 29,01, con uno scarto di soli 0,61 punti, pur a fronte di una differenza tra i ribassi di € 130.397,79.
I giudici di Palazzo Spada respingendo le conclusioni del TAR Napoli, hanno ribadito che sul punto, la più recente giurisprudenza “è del resto orientata nell’ammettere la legittimità della c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta” e che  pertanto si può ragionevolmente escludere la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso in quanto ciò porterebbe  ad “estreme valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove, come è nel caso qui in esame per tutte le ragioni sopra evidenziate, il minimo ribasso e quello massimo si differenzierebbero per pochi punti percentuali”. È di tutta evidenza che lo scopo della stazione appaltante fosse quello di dare maggior rilievo agli elementi tecnico-qualitativi rispetto a quelli economici.
Risulta pertanto la piena legittimità della scelta effettuata dalla pubblica amministrazione, giustificata peraltro dalle peculiarità dell’affidamento stesso, avente ad oggetto  un servizio essenziale alla cura della persona quali la gestione di una residenza psichiatrica nonché dal “«mutato contesto» conseguente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare”.

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