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ANAC: Chiarimenti sui requisiti di partecipazione e limiti alla discrezionalità della stazione appaltante

ANAC: Chiarimenti sui requisiti di partecipazione e limiti alla discrezionalità della stazione appaltante

contratti pubblici

Con il Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito il principio di tassatività dei requisiti di partecipazione, sancito dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, nel contesto di una gara per servizi sanitari.

ANAC ha giudicato illegittima la previsione di certificazioni di qualità (ISO 9001 e 14001), formalmente inserite nel Capitolato Tecnico ma sostanzialmente escludenti, confermando che ogni clausola con effetti limitativi dell’accesso alla gara deve essere chiaramente motivata e conforme al Codice.

L’Autorità ha inoltre censurato l’assenza di requisiti minimi tecnico-economici, evidenziando che la discrezionalità amministrativa non può degenerare in arbitrarietà, specie in appalti complessi, dove la mancanza di requisiti può ridurre la concorrenza e compromettere la qualità dell’affidamento.

ANAC ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara e a procedere a un nuovo bando conforme ai principi di legalità, proporzionalità e congruità.

Per la consultazione integrale del parere si rimanda al seguente link

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