Con il Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito il principio di tassatività dei requisiti di partecipazione, sancito dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, nel contesto di una gara per servizi sanitari.
ANAC ha giudicato illegittima la previsione di certificazioni di qualità (ISO 9001 e 14001), formalmente inserite nel Capitolato Tecnico ma sostanzialmente escludenti, confermando che ogni clausola con effetti limitativi dell’accesso alla gara deve essere chiaramente motivata e conforme al Codice.
L’Autorità ha inoltre censurato l’assenza di requisiti minimi tecnico-economici, evidenziando che la discrezionalità amministrativa non può degenerare in arbitrarietà, specie in appalti complessi, dove la mancanza di requisiti può ridurre la concorrenza e compromettere la qualità dell’affidamento.
ANAC ha invitato la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara e a procedere a un nuovo bando conforme ai principi di legalità, proporzionalità e congruità.
Per la consultazione integrale del parere si rimanda al seguente link