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Utilizzare i requisiti posseduti dai soci nel caso di società di persone (o cooperative) o dai direttori tecnici dipendenti della società nel caso di società di capitali

Utilizzare i requisiti posseduti dai soci nel caso di società di persone (o cooperative) o dai direttori tecnici dipendenti della società nel caso di società di capitali

TAR Campania

TAR Campania, Napoli, Sez. V, 26 aprile 2024, n. 2806. Il nuovo Codice prevede espressamente, per le sole gare relative ai servizi di ingegneria ed architettura, la possibilità di utilizzare i requisiti posseduti dai soci nel caso di società di persone (o cooperative) o dai direttori tecnici dipendenti della società nel caso di società di capitali

Il caso sottoposto allo scrutinio del TAR Napoli verteva sulla legittimità dell’esclusione dalla gara di una società di capitali che, ai fini della dimostrazione del possesso di taluni requisiti speciali, aveva indicato quelli posseduti da un suo socio invece di quelli della società stessa.

Nel giungere alla pronuncia sulla questione, il TAR ha affermato che, in base al nuovo Codice dei contratti pubblici (ed in particolare in base all’art. 66, co. 2), la possibilità di utilizzare i requisiti posseduti dai soci è prevista, oltre che entro il periodo di cinque anni dalla costituzione della società, nei soli casi di società di persone o di società cooperative e soltanto per le gare relative ai servizi di ingegneria ed architettura. Inoltre, il Collegio ha ulteriormente precisato che “per le stesse gare, possono essere utilizzati, sempre entro i cinque anni dalla loro costituzione, i requisiti posseduti dai direttori tecnici o dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo determinato qualora costituite nella forma di società di capitali”.

In conclusione, il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione della società ricorrente, in quanto non solo la gara non aveva ad oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura ma neppure si riscontravano “gli ulteriori presupposti applicativi della disposizione de qua, essendo la ricorrente società di capitali (e non potendo dunque utilizzare i requisiti posseduti dal socio, come da art. 66, comma 2, D.lgs. n. 36, 2023, prima parte) e non essendo il socio direttore tecnico o professionista dipendente della società con rapporto a tempo determinato, come da art. 66, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, seconda parte”.

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