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Verifica del funzionamento dell’equipaggiamento integrante un requisito di capacità tecnica e professionale

Verifica del funzionamento dell’equipaggiamento integrante un requisito di capacità tecnica e professionale

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21.7.2022, n. 10429. Sulla verifica del funzionamento dell’equipaggiamento integrante un requisito di capacità tecnica e professionale

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Lazio si è pronunciato sul tema del possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica.

La controversia trae origine da una procedura aperta alla quale era possibile partecipare dichiarando il possesso di equipaggiamenti produttivi, che il DGUE individuava in una “pressa di stampaggio per la realizzazione del corpo dell’apparecchio illuminante”.

Nel corso del procedimento di verifica del possesso dei requisiti, la stazione appaltante riscontrava che l’equipaggiamento dichiarato dall’impresa aggiudicataria era smontato e depositato in un piazzale del sito produttivo e, dunque, non potendo verificarne il funzionamento, riteneva non sussistente il requisito tecnico-professionale richiesto.

Per tale ragione, la stazione appaltante disponeva l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, sul presupposto per cui “il principio di continuità nel possesso dei requisiti prescrive che gli stessi devono essere posseduti dai concorrenti per tutta la durata della procedura di affidamento fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità; pertanto a nulla rileva che dalla documentazione acquisita in sede di visita sia verosimile il possesso dell’equipaggiamento (…) al momento della dichiarazione del DGUE”.

Avverso tale provvedimento di autotutela insorgeva l’impresa aggiudicataria, che lamentava la violazione della lex specialis di gara, posto che né il bando, né il DGUE avessero subordinato la partecipazione alla gara al funzionamento della strumentazione richiesta al momento della verifica, essendo invece unicamente richiesta la mera disponibilità dell’equipaggiamento da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

Il Collegio ha rigettato il ricorso dell’impresa aggiudicataria, confermando i principi espressi dalla stazione appaltante nel provvedimento di annullamento d’ufficio.

In particolare, il TAR ha evidenziato che “l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti” e che dalla complessiva lettura del bando di gara e del disciplinare risultava che agli operatori economici partecipanti fosse richiesta l’effettiva disponibilità/possesso degli equipaggiamenti necessari per l’erogazione della fornitura.

Pertanto, alla luce della specifica tipologia di requisito di capacità tecnica richiesto dalla stazione appaltante, “le prescrizioni della lex specialis non potevano che essere interpretate nel senso che il macchinario in questione dovesse essere operativo e funzionante, sì da assicurare a RFI la concreta erogazione della fornitura oggetto di gara nel rispetto dei crismi previsti dalla legge”.

Difatti, la circostanza per cui l’impresa aggiudicataria avesse una relazione di fatto con il macchinario in questione in forza della disponibilità dello stesso (c.d. possessio corporis), non vale di per sé a dimostrare l’operatività e funzionalità dello stesso.

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