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Revisione prezzi e recupero di somme indebitamente erogate

Revisione prezzi e recupero di somme indebitamente erogate

tar Emilia Romagna

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2023, n. 1068. Revisione prezzi e recupero di somme indebitamente erogate

L’annullamento dei certificati di pagamento straordinari, inizialmente riconosciuti in favore della ditta ricorrente a titolo di adeguamento dei prezziari regionali per l’aumento straordinario dei costi dei lavori pubblici ex art 26. D.L. 50/2022, è stato oggetto di pronuncia da parte del TAR Puglia.

L’ente appaltante, dopo aver inizialmente riconosciuto all’appaltatore il corrispettivo incrementale attraverso una determina di approvazione dei relativi certificati di pagamento, con successiva determina procedeva all’annullamento d’ufficio della precedente, giustificando tale ultimo provvedimento per mancanza dei presupposti per l’applicazione della norma speciale, trattandosi di un appalto per il quale l’offerta era pervenuta successivamente al 31 dicembre 2021.

Lo stesso veniva dunque impugnato dall’Appaltatore davanti al giudice amministrativo.

Il TAR Puglia, nel respingere il ricorso, ha ribadito che il tenore letterale dell’art. 26 del D.lgs. 50/2022 non lascia dubbi sul fatto che l’ambito applicativo della norma sia limitato agli appalti per i quali le offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e conseguente che le lavorazioni siano state contabilizzate nel 2022.

Sulla base di tale assunto non sembra aver alcun fondamento la tesi della ricorrente che richiama la possibile applicazione del comma 3 relativa all’aggiornamento dei prezzari. Tale tesi considera il comma 3 una previsione a sé stante di carattere generale che legittimerebbe il riconoscimento del compenso revisionale anche agli appalti le cui offerte siano state presentate dopo il 31 dicembre 2021.

Al contrario, questa tesi non ha alcun fondamento, giacchè la previsione del comma 3 va letta in stretto coordinamento con quella contenuta al comma 1, costituendo le due disposizioni un insieme inscindibile che trova applicazione solo agli appalti le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2021.

Sulla base delle precedenti affermazioni il TAR Puglia conclude che, essendo state le somme a titolo di compensazione corrisposte in mancanza dei presupposti di legge, correttamente il Comune ha annullato in autotutela la precedente determinazione che le riconosceva e conseguentemente ha preteso la restituzione di tali somme. Né è possibile invocare – come fa il ricorrente – la necessità di ponderare l’interesse privato dell’appaltatore, che avrebbe fatto legittimo affidamento sulla correttezza dell’operato dell’ente appaltante nel vedersi riconosciuto il corrispettivo revisionale, tenuto peraltro conto del considerevole lasso di tempo trascorso dalla corresponsione dello stesso.

Sul punto il TAR ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. Si tratta cioè di atti vincolati, di carattere non autoritativo, di doveroso recupero di somme erroneamente corrisposte dall’amministrazione, rispetto ai quali – nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare avere (paritetico) – resta ferma la possibilità per l’interessato di contestare eventuali errori di conteggio e la sussistenza dell’indebito” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852)” (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 5343/2019 e n. 5342/2019; in termini, Cons. Stato, Sez. I, n. 2530/2019).

Peraltro, occorre considerare che “nel caso di recupero da parte dell’amministrazione di somme erroneamente corrisposte, né l’affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, da adottarsi con il solo dovere di osservare modalità non eccessivamente onerose per il soggetto colpito (Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2009, n. 3516; Sez. V, 30.9.2013, n. 4849).

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