Consiglio di Stato, sez. III, 04.07.2025 n. 5822 La stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio
Nel caso sottoposto allo scrutinio del Consiglio di Stato, la seconda classificata all’esito di una gara pubblica censurava il provvedimento di aggiudicazione ritenendo che il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario non si fosse svolto correttamente.
In particolare, l’impresa ricorrente si doleva della mancata giustificazione di determinate voci di costo componenti l’offerta economica dell’aggiudicatario.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili le suddette contestazioni inerenti le specifiche voci di costo dell’offerta, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 2.5.2019, n. 2879; Sez. III, 29.1.2019, n.726; Sez. V, 23.1.2018, n. 430).
Infatti, ad avviso del Collegio, al fatto che la valutazione sull’anomalia dell’offerta rientri nell’ambito della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante (insindacabile, dunque, in sede giurisdizionale, salvo le ipotesi di manifesta irragionevolezza della valutazione operata) consegue che “l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere”.
Pertanto, il Consiglio di Stato, nel concludere sull’inammissibilità delle censure sulle specifiche voci di costo, ha altresì precisato che “la stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio”.