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Il concorrente che abbia presentato offerte in più lotti può proporre ricorso cumulativo soltanto se vengono dedotti identici motivi

Il concorrente che abbia presentato offerte in più lotti può proporre ricorso cumulativo soltanto se vengono dedotti identici motivi

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 dicembre 2023, n. 19500. Il concorrente che abbia presentato offerte in più lotti può proporre ricorso cumulativo soltanto se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto concernente tutti i lotti oggetto di gara

Con la sentenza in commento è stato ribadito il principio in base al quale, conformemente a quanto prescritto dall’art. 120, co. 11-bis, c.p.a., il concorrente che abbia presentato offerte in più lotti può proporre ricorso cumulativo soltanto se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto concernente tutti i lotti oggetto di gara.

Secondo il TAR, ciò che giustifica la trattazione congiunta di diverse domande di annullamento rendendo ammissibile il ricorso cumulativo, risiede nella circostanza che le plurime domande giudiziali proposte siano rette dalla medesima causa petendi”.

Ed infatti, il Collegio ricorda il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in via generale, “il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6385 del 22 ottobre 2020)”; inoltre, con specifico riferimento alle gare pubbliche, a più riprese si è ritenuto che “l’ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni […] alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni, sussistendo, infatti, in questi casi una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa caducatoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 581; Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8337).

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