TAR Campania-Napoli, sez. IX, 6 maggio 2025 n. 3639 La scelta di non procedere alla proroga tecnica (soprattutto se tale fattispecie non era contemplata nella convenzione originaria) e di ricorrere a soluzioni alternative, come la stipula di un contratto-ponte per garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all’indizione di una nuova gara, rientra tra le possibili soluzioni rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice
Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale Campania ha avuto ragione di sostenere che la scelta di non procedere alla proroga tecnica e di ricorrere a soluzioni alternative rientra tra le possibili soluzioni rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso di specie, la vicenda trae origine dal ricorso proposto dalla CPL Concordia Soc. Coop. – già aggiudicataria della Convenzione CONSIP “SIE 3” per la manutenzione degli impianti della ASL Napoli 1 Centro – avverso la deliberazione del Direttore Generale n. 2109/2024, ritenendo la stessa illegittima sia nella parte in cui ha ribadito che il termine della Convenzione Consip SIE 3 per la manutenzione degli impianti di climatizzazione e idricosanitari sia scaduto il 30 giugno 2024, sia nella parte in cui ha dato atto che non vi sono i presupposti “per procedere ad una proroga tecnica della Convenzione SIE 3 …”, a causa degli inadempimenti posti in essere dalla ricorrente”.
In particolare, la ricorrente ha rilevato l’illegittimità del suddetto provvedimento sostenendo che la Convenzione non potesse ritenersi scaduta e che, comunque, nelle more dell’indizione di una nuova gara, vi fossero i presupposti per una proroga tecnica del contratto. È stata, inoltre, contestata la motivazione addotta dall’Amministrazione in ordine agli asseriti inadempimenti in quanto ritenuta generica, oltre che viziata da travisamento dei fatti.
Tuttavia, il TAR, con la sentenza qui in esame, ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto. In primo luogo, il Collegio ha chiarito che la Convenzione SIE 3 è da considerarsi scaduta al 30 giugno 2024, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3761/2019, che aveva ripristinato l’originario affidamento a CPL risalente al 2018, facendo decorrere da quella data il termine quinquennale del contratto. Sostiene che a conferma di tale ricostruzione si pongono non solo la precedente sentenza del TAR Campania, Sezione V, n. 5512/2024, ma anche la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 2978/2025, sopraggiunta in corso di causa.
Con specifico riguardo alla questione della proroga tecnica, il TAR ha osservato che questa non può trovare applicazione una volta che il contratto sia venuto a scadenza naturale: essa, infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, può essere disposta solo in presenza di un contratto ancora valido e in corso di esecuzione, circostanze che non ricorrono nel caso in esame.
Quanto agli inadempimenti contestati alla società ricorrente, il Tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta evidenzia effettivamente problematiche significative nella gestione del servizio da parte della CPL, tra cui: penali, mancata riqualificazione degli impianti e persino l’interruzione del pubblico servizio a causa di problematiche relative alle forniture di gas. Siffatte circostanze, invero, pur in assenza di una formale risoluzione contrattuale, possono ritenersi sufficienti per giustificare la scelta dell’amministrazione di non procedere a una proroga.
Per tutto quanto sopra esposto, il TAR ha dichiarato infondato il ricorso e, definitivamente pronunciandosi, lo ha respinto.