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I servizi analoghi non possono essere identificati con i “servizi identici”

I servizi analoghi non possono essere identificati con i “servizi identici”

TAR Sicilia

TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 21 luglio 2023, n. 2261. I servizi analoghi non possono essere identificati con i “servizi identici”

La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal ricorso promosso da una Società partecipante ad una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e conduzione di un poligono di tiro.

Secondo la deducente, risultata non aggiudicataria all’esito della procedura, l’aggiudicazione sarebbe stata disposta nei confronti di una impresa che non avrebbe potuto partecipare alla procedura e l’offerta da questa presentata, quandanche più vantaggiosa, non poteva essere presa in esame in quanto proposta da un soggetto privo dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal disciplinare di gara.

In particolare, la ricorrente fa riferimento al requisito relativo all’esecuzione di più servizi di conduzione poligoni negli ultimi tre anni per un ammontare totale minimo di € 30.000,00 per un servizio o più servizi completi analoghi a quello oggetto della RDO.

A tal riguardo, il Collegio ha osservato che l’espressione “servizio analogo assume una precisa connotazione: invero, per costante interpretazione giurisprudenziale, la locuzione servizi analoghi non si identifica con servizi identici e laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata a escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche; tuttavia, va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti, vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (cfr. ex plurimis TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 17 maggio 2023, n. 172 e ivi precedenti giurisprudenziali)”.

Con questo arresto, il Giudice Amministrativo ha confermato un principio consolidato (cfr. Cons. St., VII, n. 9596/2022), ovvero che i servizi analoghi costituiscono una categoria aperta di prestazioni, che risultano accomunate da elementi caratterizzanti simili e omogenei, ma “dialetticamente opposti ai servizi identici”, che costituiscono invece una categoria chiusa di servizi con medesime caratteristiche tipologiche e funzionali.

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