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SOA ECOBONUS: chiarito l’obbligo di decorrenza dall’Agenzia delle Entrate

SOA ECOBONUS: chiarito l’obbligo di decorrenza dall’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Il 17 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una FAQ sul proprio sito internet istituzionale pronunciandosi sulla decorrenza dell’obbligo di qualificazione SOA per i lavori connessi ai bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’obbligo per le imprese edili di dotarsi dell’attestato SOA per i lavori privati che superino tale importo e siano agevolati con bonus edilizi.

Trattasi di un requisito necessario ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (superbonus 110%).

Nello specifico, è stato chiarito l’ambito di applicazione temporale della norma. L’obbligo scatta dal 1° gennaio 2023 e va adempiuto al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto. Viceversa, per i contratti stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, al fine di fruire degli incentivi fiscali le imprese hanno l’onere di acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Risulta chiarito quindi che, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 luglio 2023, per eseguire lavori di importo superiore a 516.000 euro, l’impresa esecutrice (appaltatore o subappaltatore) dovrà dimostrare, alternativamente: a) di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA; b) ovvero di aver sottoscritto un contratto con una SOA finalizzato al rilascio dell’attestato di qualificazione.
Per una lettura del FAQ originale, è consultabile il seguente link

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